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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 163145"><p>Equitalia o qualsiasi creditore può pignorare un bene indiviso, quindi coinvolgere il fratello proprietario al 50%, cioè non può disporre della sua quota sino a che non è risolta la vendita all'asta o anche acquisto da parte sua della quota del comproprietario e saldo debito verso Equitalia. Il Tribunale emana un decreto per la fissazione di udienza ex art. 569 cod. proc. civ., nomina un perito che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173 bis c.p.c. Poi fissa un'altra udienza per l'audizione dei/del debitore, delle altri parti, degli eventuali comproprietari e dei creditori (possono essere più di uno) aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri.</p><p>Avvisa, sempre con lo stesso decreto, il/i debitore/i prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dell'immobile è sua facoltà proporre, a pena di decadenza e per una sola volta, istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., al fine di ottenere <u>la possibilità di un pagamento dilazionato sino ad un massimo di 18 mesi ed evitare in tal modo la vendita</u>; sempre dietro versamento di una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito.</p><p></p><p>Ho qui davanti a me il Decreto di Fissazione Di Udienza da parte del Tribunale proprio per una questione similare di un cugino e per una casa indivisa e degli appezzamenti di terreno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 163145"] Equitalia o qualsiasi creditore può pignorare un bene indiviso, quindi coinvolgere il fratello proprietario al 50%, cioè non può disporre della sua quota sino a che non è risolta la vendita all'asta o anche acquisto da parte sua della quota del comproprietario e saldo debito verso Equitalia. Il Tribunale emana un decreto per la fissazione di udienza ex art. 569 cod. proc. civ., nomina un perito che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173 bis c.p.c. Poi fissa un'altra udienza per l'audizione dei/del debitore, delle altri parti, degli eventuali comproprietari e dei creditori (possono essere più di uno) aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Avvisa, sempre con lo stesso decreto, il/i debitore/i prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dell'immobile è sua facoltà proporre, a pena di decadenza e per una sola volta, istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., al fine di ottenere [U]la possibilità di un pagamento dilazionato sino ad un massimo di 18 mesi ed evitare in tal modo la vendita[/U]; sempre dietro versamento di una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito. Ho qui davanti a me il Decreto di Fissazione Di Udienza da parte del Tribunale proprio per una questione similare di un cugino e per una casa indivisa e degli appezzamenti di terreno. [/QUOTE]
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