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Impianto fotovoltaico e rendita catastale: circolare 36 del 19/12/13
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Testo
<blockquote data-quote="franco causio" data-source="post: 180662" data-attributes="member: 41197"><p>Mi sa che hai ragione, devo considerare il valore catastale , partendo dalla rendita.</p><p>Ecco il nuovo calcolo:</p><p>rendita catastale = 1534 + 5% = 1610,7 x 110 = 177.177 euro x 15% = 26.576 euro che è superiore ai 20.700 euro dell'impianto</p><p>Sì, intendo un impianto da 5kwp (20 PANNELLI X 250wp CAD. )</p><p></p><p>La faccenda delle unità immobiliari abitative l'ho letta sul un articolo del Sole 24 ore, ecco l'estratto:</p><p>Gli impianti fotovoltaici non devono essere accatastati in casi come questi: 1) Una casa unifamiliare composta da unità abitativa più autorimessa, tettoia o soffitta/cantina (censite separatamente), con impianto fotovoltaico costruito sul tetto di una delle tre unità immobiliari, ma asservito a tutte e con potenza inferiore a 9 kW (n. 3 unità x 3 kW/unità). 2) Un complesso residenziale costituito anche da un rilevante numero di unità immobiliari che beneficia dall'impianto, se questo però ha una potenza complessiva inferiore a 3 kW per ogni unità (per esempio 30 kW con 10 unità). 3) Quando, anche se l'impianto è superiore ai 3 kW per unità, l'incremento di rendita determinato dall'impianto è inferiore al 15% dell'importo originario </p><p></p><p>Nell'articolo viene anche spiegato come fare il calcolo del 15%:</p><p></p><p>. E in tal senso l'agenzia del Territorio ha dato istruzioni con la circolare 1/2006: il rapporto tra redditività impianto e redditività abitazione va eseguito con valori riportati al 1988-89, data di riferimento delle attuali rendite iscritte in catasto. La rendita è calcolata in proporzione al valore capitale con riferimento al biennio economico 1988-89, applicando un saggio di fruttuosità (tariffe d'estimo vigenti). La metodologia di stima generalmente da utilizzarsi in queste casistiche (costo di ricostruzione decurtato per vetustà) è stata riassunta dall'agenzia del Territorio nella circolare n. 6/2012. Per esempio, considerato un costo attuale di 5000 €/Kw per un impianto di 4Kw, la rendita catastale che gli competerebbe, con riferimento al biennio economico 1988-89, è pari a circa € 114,00 (ipotesi di immobile in categoria del gruppo A o C per il quale è previsto un saggio di redditività dell'1%). Se quindi l'unità immobiliare dove è installato ha una rendita di 760 euro, non c'è obbligo di accastamento (114 euro è meno del 15% di 760) </p><p></p><p>Io non ci ho capito molto...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="franco causio, post: 180662, member: 41197"] Mi sa che hai ragione, devo considerare il valore catastale , partendo dalla rendita. Ecco il nuovo calcolo: rendita catastale = 1534 + 5% = 1610,7 x 110 = 177.177 euro x 15% = 26.576 euro che è superiore ai 20.700 euro dell'impianto Sì, intendo un impianto da 5kwp (20 PANNELLI X 250wp CAD. ) La faccenda delle unità immobiliari abitative l'ho letta sul un articolo del Sole 24 ore, ecco l'estratto: Gli impianti fotovoltaici non devono essere accatastati in casi come questi: 1) Una casa unifamiliare composta da unità abitativa più autorimessa, tettoia o soffitta/cantina (censite separatamente), con impianto fotovoltaico costruito sul tetto di una delle tre unità immobiliari, ma asservito a tutte e con potenza inferiore a 9 kW (n. 3 unità x 3 kW/unità). 2) Un complesso residenziale costituito anche da un rilevante numero di unità immobiliari che beneficia dall'impianto, se questo però ha una potenza complessiva inferiore a 3 kW per ogni unità (per esempio 30 kW con 10 unità). 3) Quando, anche se l'impianto è superiore ai 3 kW per unità, l'incremento di rendita determinato dall'impianto è inferiore al 15% dell'importo originario Nell'articolo viene anche spiegato come fare il calcolo del 15%: . E in tal senso l'agenzia del Territorio ha dato istruzioni con la circolare 1/2006: il rapporto tra redditività impianto e redditività abitazione va eseguito con valori riportati al 1988-89, data di riferimento delle attuali rendite iscritte in catasto. La rendita è calcolata in proporzione al valore capitale con riferimento al biennio economico 1988-89, applicando un saggio di fruttuosità (tariffe d'estimo vigenti). La metodologia di stima generalmente da utilizzarsi in queste casistiche (costo di ricostruzione decurtato per vetustà) è stata riassunta dall'agenzia del Territorio nella circolare n. 6/2012. Per esempio, considerato un costo attuale di 5000 €/Kw per un impianto di 4Kw, la rendita catastale che gli competerebbe, con riferimento al biennio economico 1988-89, è pari a circa € 114,00 (ipotesi di immobile in categoria del gruppo A o C per il quale è previsto un saggio di redditività dell'1%). Se quindi l'unità immobiliare dove è installato ha una rendita di 760 euro, non c'è obbligo di accastamento (114 euro è meno del 15% di 760) Io non ci ho capito molto... [/QUOTE]
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