Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho ricevuto, insieme ad altri 14 eredi, dal Ministero delle Belle Arti la comunicazione di avvio del procedimento di "dichiarazione di interesse culturale" di una masseria con annessa chiesa del 1874 come risulta da una data scolpita sul frontespizio del portale di ingresso. L'immobile versa in condizioni molto precarie sia per nostra incuria, vista la difficolta di accordo fra i numerosi eredi, sia perchè devastato dalle continue ruberie di vandali che hanno depredato tutto lasciando solo lo scheletro dello stesso che fa acqua da tutti i tetti.
Inoltre l'immobile è in una zona dichiarata "alluvionale".
Che fare se lo dichiareranno di interesse culturale? Ci potranno imporre il restauro a nostre spese magari con un parziale finanziamento a loro carico? (ho letto max per il 50%)
Essendo la spesa da sostenere enorme (si potrebbe arrivare anche ad un milione di euro tenendo presente anche le opere di protezione da eventuali alluvioni) nessuno degli eredi potrebbe far fronte a dette spese anche in quota parte. Si dovrebbe alienare il bene. Ma chi lo compra nelle condizioni su esposte? Cosa puoò succedere? La confisca del bene o, peggio, il pignoramento dei beni degli eredi inadempienti?
Ci sarebbe da fare qualche azione/comunicazione preventiva?
Grazie in anticipo per tutti quelli che sapranno e vorranno suggerirmi qualcosa.
Auguro intanto buone feste a tutti.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
La conseguenza attuale per tutti i comproprietari è che l'immobile non potrà essere alienato durante l'iter procedimentale della dichiarazione di interesse culturale.
La normativa di riferimento è il D. Lgs. 42 del 2004 il cosiddetto Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
Va subito sottolineata l'altra conseguenza ovvero che in caso di alienazione, che è possibile, dovrete tener conto che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero.
La presentazione della denuncia di trasferimento di proprietà o di cessione della detenzione assolve al compito di consentire l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero che ha la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.
Il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica (art. 61, c. 3). In pendenza di tale termine l’atto rimase condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non può effettuare la consegna della cosa (art. 61, c. 4).
Le disposizioni relative alle violazioni in materia di alienazione, sanzionabili penalmente, sono contenute nell’art. 173 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La denuncia di trasferimento deve essere effettuata entro trenta giorni.

I proprietari, possessori o detentori del bene, entro un periodo di tempo fissato dalla Soprintendenza ma comunque non inferiore ai 30 giorni, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando alla Soprintendenza eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
se ci so disaccordi tra i coeredi, si poteva almeno fare delle foto degli arredi presenti nella chiesetta, sarebbe stato ora più facile risalire ad eventuali ricettatori, perché solo i ricettatori sono alla ricerca di questi arredi
 

Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie. Ma noi che interesse abbiamo a collaborare affinchè venga emanato il provvedimento? Ci possono poi imporre la risrutturazione a nostre spese magari con qualche parziale sovvenzione? E nelle more possono espropriare?
 

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