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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 251142" data-attributes="member: 15253"><p>Documento superato.</p><p>Per gli atti soggetti a imposta di registro, dal 1° gennaio 2014 per godere delle agevolazioni "prima casa" è necessario che l'atto abbia a oggetto una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). </p><p>È solo per gli atti soggetti a IVA, che i requisiti dell'abitazione "non di lusso" continuano a essere individuati dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/8/1969.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 251142, member: 15253"] Documento superato. Per gli atti soggetti a imposta di registro, dal 1° gennaio 2014 per godere delle agevolazioni "prima casa" è necessario che l'atto abbia a oggetto una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). È solo per gli atti soggetti a IVA, che i requisiti dell'abitazione "non di lusso" continuano a essere individuati dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/8/1969. [/QUOTE]
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