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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 125254" data-attributes="member: 15253"><p>La norma è l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, che prevede che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.</p><p>Quindi i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possono (è una facoltà, non un obbligo) estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli.</p><p>La maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore.</p><p>Dunque, bisogna verificare se il comune interessato abbia o no previsto la disposizione di cui sopra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 125254, member: 15253"] La norma è l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, che prevede che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. Quindi i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possono (è una facoltà, non un obbligo) estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli. La maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore. Dunque, bisogna verificare se il comune interessato abbia o no previsto la disposizione di cui sopra. [/QUOTE]
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