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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 115680" data-attributes="member: 15253"><p>La "regola" che avrebbe infranto è l'art. 2 della legge n. 1228/1954, la cui inosservanza comporta la sanzione ex art. 11 della stessa legge.</p><p>La residenza è definita dall’art. 43, secondo comma c.c.: è il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioè dove "vive" effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto. A questa situazione fattuale devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese all’Ufficiale di anagrafe del comune in cui si è andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro 20 giorni da ogni variazione. Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici sono obbligatorie e l'obbligo sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un dato comune e indirizzo.</p><p>Quindi l'OP non poteva "lasciare la residenza" (rectius: mantenere l'iscrizione anagrafica) a Pisa, poiché la sua residenza (dimora abituale) l'aveva e l'ha altrove.</p><p>E, si ribadisce per l'ennesima volta, anche se avesse mantenuto l'iscrizione anagrafica a Pisa, ciò non sarebbe stato sufficiente per considerare l'abitazione di Pisa come sua "abitazione principale". E ciò poiché sarebbe mancato uno dei due requisiti necessari a tal fine.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 115680, member: 15253"] La "regola" che avrebbe infranto è l'art. 2 della legge n. 1228/1954, la cui inosservanza comporta la sanzione ex art. 11 della stessa legge. La residenza è definita dall’art. 43, secondo comma c.c.: è il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioè dove "vive" effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto. A questa situazione fattuale devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese all’Ufficiale di anagrafe del comune in cui si è andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro 20 giorni da ogni variazione. Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici sono obbligatorie e l'obbligo sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un dato comune e indirizzo. Quindi l'OP non poteva "lasciare la residenza" (rectius: mantenere l'iscrizione anagrafica) a Pisa, poiché la sua residenza (dimora abituale) l'aveva e l'ha altrove. E, si ribadisce per l'ennesima volta, anche se avesse mantenuto l'iscrizione anagrafica a Pisa, ciò non sarebbe stato sufficiente per considerare l'abitazione di Pisa come sua "abitazione principale". E ciò poiché sarebbe mancato uno dei due requisiti necessari a tal fine. [/QUOTE]
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