Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
IMU - un altro caso particolare.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 103091" data-attributes="member: 15253"><p>La norma è chiarissima (comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, come inserito dalla legge di conversione n. 44/2012):</p><p>"Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende <u>in ogni caso</u> effettuata <strong>a titolo di diritto di abitazione</strong>".</p><p>Se il coniuge assegnatario è, ai soli fini dell'imposta municipale propria, titolare di diritto di abitazione, il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo d'imposta.</p><p>Peraltro, mancando uno dei due requisiti prescritti perché la casa assegnatagli possa essere considerata la sua abitazione principale, il coniuge assegnatario dovrà pagare secondo l'aliquota di base e senza nessuna detrazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 103091, member: 15253"] La norma è chiarissima (comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, come inserito dalla legge di conversione n. 44/2012): "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende [u]in ogni caso[/u] effettuata [b]a titolo di diritto di abitazione[/b]". Se il coniuge assegnatario è, ai soli fini dell'imposta municipale propria, titolare di diritto di abitazione, il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo d'imposta. Peraltro, mancando uno dei due requisiti prescritti perché la casa assegnatagli possa essere considerata la sua abitazione principale, il coniuge assegnatario dovrà pagare secondo l'aliquota di base e senza nessuna detrazione. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
IMU - un altro caso particolare.
Alto