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<blockquote data-quote="fino" data-source="post: 82123" data-attributes="member: 33776"><p>Ti ringrazio, ma mi fanno notare che il ministero dell’economia e delle finanze potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del traente, dall’1% al 40% dell’importo trasferito, come dici tu, ma comunque non inferiore a 3.000,00 euro. Scusami se non ho ancora le idee chiare e la mia insistenza è dovuta solo per avere una corretta informazione. E' sempre valido l'art. 16 della legge 698/81 che prevede una sanzione dall'1% al 40% se per il Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 - Antiriciclaggio e il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la sanzione prevista non può essere, comunque, inferiore a 3000,00 euro? Dal 06 dicembre 2011 sono ancora validi gli articoli della Legge 698/81? Grazie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fino, post: 82123, member: 33776"] Ti ringrazio, ma mi fanno notare che il ministero dell’economia e delle finanze potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del traente, dall’1% al 40% dell’importo trasferito, come dici tu, ma comunque non inferiore a 3.000,00 euro. Scusami se non ho ancora le idee chiare e la mia insistenza è dovuta solo per avere una corretta informazione. E' sempre valido l'art. 16 della legge 698/81 che prevede una sanzione dall'1% al 40% se per il Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 - Antiriciclaggio e il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la sanzione prevista non può essere, comunque, inferiore a 3000,00 euro? Dal 06 dicembre 2011 sono ancora validi gli articoli della Legge 698/81? Grazie. [/QUOTE]
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