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Incasso assegno bancario 3000,00 euro da figlio senza dicitura non trasferibile
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Testo
<blockquote data-quote="AlbertoF" data-source="post: 82756"><p>Quanto esposto inizialmente da fino ha scatenato una serie di repliche che vorrei chiarire e, anche se con tutto questo bailamme è veramente un'impresa, riassumere le attuali norme che regolano sia l'emissione che la circolazione degli assegni bancari e circolari, scusandomi anticipatamente per eventuali imprecisioni od omissioni.</p><p>Trattasi del D.L. 201/2011 pubblicato in G.U. il 06.12.11 in materia di Antiriciclaggio.</p><p>Infatti dal 6 dicembre 2011 ,Le banche rilasceranno, come regola generale, moduli di assegni bancari e emetteranno assegni circolari muniti della clausola "non trasferibile". Gli assegni bancari e circolari " in forma libera" (cioè trasferibili) verranno rilasciati solo su richiesta scritta del cliente a condizione che :</p><p>- venga versato,per ciascun modulo, a titolo di imposta di bollo euro 1,50;</p><p>- i dati identificativi unitamente al C.F. sia dei richiedenti sia dei negoziatori di entrambi titoli possano essere comunicati alle autorità che ne facciano richiesta.</p><p>Tutti gli assegni bancari e circolari emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 devono assolutamente </p><p> - portare la dizione "non Trasferibile"</p><p> - riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario.</p><p>Il mancato rispetto di quanto sopra indurrà la banca a comunicare l'infrazione al Ministero delle Finanze il quale potrebbe applicare una sanzione a carico dei firmatari dell'assegno dall'1% al 40% dell'importo (comunque non inferiore a euro 3.000,00). Inoltre per assegni superiori a euro 50.000,00 la pena amministrativa viene aumentata di 5 volte.</p><p>Gli assegni bancari emessi in favore di "me medesimo" potranno essere girati solo per l'incasso a una banca o alla Posta e non potranno,pertanto, essere messi in circolazione. In caso di violazione delle disposizioni potranno essere comminate le sanzioni già sopra evidenziate.</p><p>I blocchetti di assegni bancari assegnati prima del 6.12.11 possono essere ancora utilizzati ma con l'obbligo di non prendere in considerazione le diciture prestampate se in contrasto con le norme attuali.</p><p>ciao a tutti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AlbertoF, post: 82756"] Quanto esposto inizialmente da fino ha scatenato una serie di repliche che vorrei chiarire e, anche se con tutto questo bailamme è veramente un'impresa, riassumere le attuali norme che regolano sia l'emissione che la circolazione degli assegni bancari e circolari, scusandomi anticipatamente per eventuali imprecisioni od omissioni. Trattasi del D.L. 201/2011 pubblicato in G.U. il 06.12.11 in materia di Antiriciclaggio. Infatti dal 6 dicembre 2011 ,Le banche rilasceranno, come regola generale, moduli di assegni bancari e emetteranno assegni circolari muniti della clausola "non trasferibile". Gli assegni bancari e circolari " in forma libera" (cioè trasferibili) verranno rilasciati solo su richiesta scritta del cliente a condizione che : - venga versato,per ciascun modulo, a titolo di imposta di bollo euro 1,50; - i dati identificativi unitamente al C.F. sia dei richiedenti sia dei negoziatori di entrambi titoli possano essere comunicati alle autorità che ne facciano richiesta. Tutti gli assegni bancari e circolari emessi per importi pari o superiori a € 1.000,00 devono assolutamente - portare la dizione "non Trasferibile" - riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario. Il mancato rispetto di quanto sopra indurrà la banca a comunicare l'infrazione al Ministero delle Finanze il quale potrebbe applicare una sanzione a carico dei firmatari dell'assegno dall'1% al 40% dell'importo (comunque non inferiore a euro 3.000,00). Inoltre per assegni superiori a euro 50.000,00 la pena amministrativa viene aumentata di 5 volte. Gli assegni bancari emessi in favore di "me medesimo" potranno essere girati solo per l'incasso a una banca o alla Posta e non potranno,pertanto, essere messi in circolazione. In caso di violazione delle disposizioni potranno essere comminate le sanzioni già sopra evidenziate. I blocchetti di assegni bancari assegnati prima del 6.12.11 possono essere ancora utilizzati ma con l'obbligo di non prendere in considerazione le diciture prestampate se in contrasto con le norme attuali. ciao a tutti [/QUOTE]
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