Gatta

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Cari Amici,è il periodo di sciare e forse non ci siamo mai chiesti com'è regolata la materia,ove per avventura (e disgrazia),dovesse verificarsi una "collisione" con uno sciatore.
La legge 24.dic.2003,n363 con la dizione "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"(pubblicata nella G.U.n3 del 5.1.2004) ha finalmente disciplinato il tema con 23 artt.
Interessanti le norme di comportamento riguardanti la velocità (art.9),la precedenza (art.10),il sorpasso(art.11) e le regole all'incrocio (art.12).
Consiglio peraltro a chi fosse interessato di "scaricarsi" l'anzidetta legge.
Di particolare risalto l'art.19 che sub la voce "Concorso di colpa" statuisce che "Nel caso di scontro tra sciatori,si presume,fino a prova contraria,che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrrre gli eventuali danni";questa formulazione richiama pedissequamente l'art.2054/2 del cod.civ.in materia di incidenti stradali.
Ricordo che a suo tempo negli Uffici Legali sostenevamo - in forza dell'analogia - questa tesi,ma essa veniva generalmente disattesa dai legali che preferivano affrontare un lungo e costoso contenzioso.
Grazie dell'attenzione.
Gatta
 

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