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Inquilino moroso irreperibile - causa penale
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 188792" data-attributes="member: 15253"><p>Infatti. Gli atti introduttivi nel diritto processuale civile essenzialmente sono due:</p><p>- l'atto di citazione (in giudizio), con il quale si chiede ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva. I requisiti formali sono stabiliti dall'art. 163 c.p.c. Il successivo art. 164 c.p.c. prescrive la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda (petitum) o se manca l’esposizione dei fatti (causa pretendi).</p><p>- il ricorso, con cui la parte si rivolge direttamente al giudice esponendogli i termini della controversia. Il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e non potendo di norma decidere <em>inaudita altera parte</em>, fisserà l'udienza e provvederà a far sì che il ricorso con il suo successivo provvedimento di fissazione dell'udienza sia portato a conoscenza dell'altra parte.</p><p></p><p>Ciò premesso, nella discussione si è fatto cenno alla querela, perché evidentemente s'ipotizza la commissione di un reato. E cioè quello previsto e punito dall'art. 388, comma 2 c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 188792, member: 15253"] Infatti. Gli atti introduttivi nel diritto processuale civile essenzialmente sono due: - l'atto di citazione (in giudizio), con il quale si chiede ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva. I requisiti formali sono stabiliti dall'art. 163 c.p.c. Il successivo art. 164 c.p.c. prescrive la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda (petitum) o se manca l’esposizione dei fatti (causa pretendi). - il ricorso, con cui la parte si rivolge direttamente al giudice esponendogli i termini della controversia. Il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e non potendo di norma decidere [I]inaudita altera parte[/I], fisserà l'udienza e provvederà a far sì che il ricorso con il suo successivo provvedimento di fissazione dell'udienza sia portato a conoscenza dell'altra parte. Ciò premesso, nella discussione si è fatto cenno alla querela, perché evidentemente s'ipotizza la commissione di un reato. E cioè quello previsto e punito dall'art. 388, comma 2 c.p. (elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice). [/QUOTE]
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