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Locazione, Affitto e Sfratto
Inquilino richiede residenza per un nucleo familiare diverso da quello indicato nel contratto
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 256157"><p>Altra cosa.</p><p>La Cassazione fa riferimento ad una clausola contrattuale considerata illegittima e non alla diversa ipotesi di <strong>consenso estorto</strong> e <strong>vizio </strong>nella sua<strong> formazione</strong>; sono due ambiti diversi ed il caso di specie lo evidenzia; si seguisse tal ragionamento, anche 3 studenti potrebbero costituire altrettanti nuclei familiari nello stesso immobile loro locato...</p><p>Nel caso di specie si tratta al contrario di definire quale consenso si prestò e come lo stesso<strong> si sia determinato</strong>; la presenza di volontaria induzione all'errore e tale da far cadere un soggetto (locatore) in inganno; su tal presupposto, chi fu ingannato pose in essere il negozio giuridico, ergo tal comportamento è rilevante ed adeguato ai fini dell'annullamento ex art.1439</p><p><span style="color: #0000b3"><em>Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.</em></span></p><p><span style="color: #0000b3"></span></p><p>Posso invece convenire che semmai è<strong> problema di prova</strong>: dimostrare al Giudice che tal vizio vi fu. Se il futuro conduttore, al fine di vedersi locato l'immobile, garantisce che lo stesso è destinato solo a sè medesimo e ad ulteriore fimatario del contratto di locazione, ed in base a ciò si determinò la <strong>libera volontà</strong> del locatore (che diversamente mai avrebbe locato) , di certo ci sarà l'anullabilità del contratto per dolo/vizio del consenso. </p><p>Il fatto che il Comune si sia mosso non è irrilevante: evidente infatti come la stessa P.A. abbia notato la discrasia tra il contratto di locazione presentato per la residenza (in cui i conduttori sono due soggetti maschi ben individuati) e la richiesta di residenza per tutta la famiglia di uno dei due...</p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2015, n. 12892. </strong></span></p><p><span style="color: #0000b3"><em><span style="font-size: 15px">In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza</span></em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 256157"] Altra cosa. La Cassazione fa riferimento ad una clausola contrattuale considerata illegittima e non alla diversa ipotesi di [B]consenso estorto[/B] e [B]vizio [/B]nella sua[B] formazione[/B]; sono due ambiti diversi ed il caso di specie lo evidenzia; si seguisse tal ragionamento, anche 3 studenti potrebbero costituire altrettanti nuclei familiari nello stesso immobile loro locato... Nel caso di specie si tratta al contrario di definire quale consenso si prestò e come lo stesso[B] si sia determinato[/B]; la presenza di volontaria induzione all'errore e tale da far cadere un soggetto (locatore) in inganno; su tal presupposto, chi fu ingannato pose in essere il negozio giuridico, ergo tal comportamento è rilevante ed adeguato ai fini dell'annullamento ex art.1439 [COLOR=#0000b3][I]Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.[/I] [/COLOR] Posso invece convenire che semmai è[B] problema di prova[/B]: dimostrare al Giudice che tal vizio vi fu. Se il futuro conduttore, al fine di vedersi locato l'immobile, garantisce che lo stesso è destinato solo a sè medesimo e ad ulteriore fimatario del contratto di locazione, ed in base a ciò si determinò la [B]libera volontà[/B] del locatore (che diversamente mai avrebbe locato) , di certo ci sarà l'anullabilità del contratto per dolo/vizio del consenso. Il fatto che il Comune si sia mosso non è irrilevante: evidente infatti come la stessa P.A. abbia notato la discrasia tra il contratto di locazione presentato per la residenza (in cui i conduttori sono due soggetti maschi ben individuati) e la richiesta di residenza per tutta la famiglia di uno dei due... [SIZE=4][B]Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 giugno 2015, n. 12892. [/B][/SIZE] [COLOR=#0000b3][I][SIZE=4]In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza[/SIZE][/I][/COLOR] [/QUOTE]
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