Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Intimazione legale a restituire deposito cauzionale
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 237644" data-attributes="member: 42040"><p>Quindi non vi è stata risoluzione del contratto di locazione concordata tra le parti: il contratto è ancora in essere indipendentemente dal fatto che un mazzo di chiavi sia stato consegnato all'agenzia immobiliare.</p><p></p><p>Se il marito conviveva nell'appartamento con la moglie, pur non essendo cointestatario del contratto, mi pare si applichi l'art. 6 l. 392/1978: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi...". Di conseguenza costui è tenuto ad osservare le obbligazioni contrattuali, compreso il termine di preavviso (6 mesi) in caso di recesso anticipato per gravi motivi (il decesso del coniuge).</p><p></p><p>Se invece si applica l'art. 1614 Cod.Civ. citato da [USER=46156]@Ollj[/USER] nel post (#4) la disdetta comporta comunque un preavviso di 3 mesi.</p><p></p><p>Io risponderei in questi termini al marito e al suo avvocato, trattenendo il deposito cauzionale a compensazione di quanto dovuto per le mensilità di preavviso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 237644, member: 42040"] Quindi non vi è stata risoluzione del contratto di locazione concordata tra le parti: il contratto è ancora in essere indipendentemente dal fatto che un mazzo di chiavi sia stato consegnato all'agenzia immobiliare. Se il marito conviveva nell'appartamento con la moglie, pur non essendo cointestatario del contratto, mi pare si applichi l'art. 6 l. 392/1978: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi...". Di conseguenza costui è tenuto ad osservare le obbligazioni contrattuali, compreso il termine di preavviso (6 mesi) in caso di recesso anticipato per gravi motivi (il decesso del coniuge). Se invece si applica l'art. 1614 Cod.Civ. citato da [USER=46156]@Ollj[/USER] nel post (#4) la disdetta comporta comunque un preavviso di 3 mesi. Io risponderei in questi termini al marito e al suo avvocato, trattenendo il deposito cauzionale a compensazione di quanto dovuto per le mensilità di preavviso. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Intimazione legale a restituire deposito cauzionale
Alto