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Locazione, Affitto e Sfratto
Intimazione legale a restituire deposito cauzionale
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Testo
<blockquote data-quote="Avvocato Luigi Polidoro" data-source="post: 237647" data-attributes="member: 43268"><p>Cercherò di essere più chiaro.</p><p>Sul fatto che il conduttore sia tenuto a corrispondere le mensilità di preavviso, siamo tutti d'accordo.</p><p>La prassi di trattenere il deposito cauzionale in luogo delle mensilità di preavviso, però, è applicabile soltanto con il consenso di entrambe le parti oppure qualora il conduttore abbandoni l'immobile senza avanzare alcuna pretesa.</p><p>Il deposito cauzionale, infatti, è posto a garanzia di eventuali danni presenti nell'immobile e non di canoni pagati: pertanto se non ci sono danni il locatore deve restituire il deposito, fermo restando il suo diritto a percepire i canoni per il preavviso.</p><p>Il conduttore che, a mezzo di proprio legale, richieda la restituzione del deposito cauzionale, sta esercitando un proprio diritto.</p><p>Ne consegue che limitarsi a non rispondere soltanto perché "non sono un affittacamere ed ho diritto alla restituzione del deposito", sarebbe un marchiano errore.</p><p>Consiglio di rispondere per iscritto al legale, opponendosi alla restituzione del deposito rilevando la mancata risoluzione del rapporto di locazione non essendoci stata alcuna valida comunicazione di recesso da parte del conduttore e riservandosi di trattenere la somma per il risarcimento derivante dalla presenza di danni nell'immobile.</p><p>Naturalmente è consigliabile l'assistenza di un legale.</p><p>Dopo lo scambio introduttivo di corrispondenza i due legali arriveranno ad una composizione bonaria e prepareranno una scrittura privata transattiva.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avvocato Luigi Polidoro, post: 237647, member: 43268"] Cercherò di essere più chiaro. Sul fatto che il conduttore sia tenuto a corrispondere le mensilità di preavviso, siamo tutti d'accordo. La prassi di trattenere il deposito cauzionale in luogo delle mensilità di preavviso, però, è applicabile soltanto con il consenso di entrambe le parti oppure qualora il conduttore abbandoni l'immobile senza avanzare alcuna pretesa. Il deposito cauzionale, infatti, è posto a garanzia di eventuali danni presenti nell'immobile e non di canoni pagati: pertanto se non ci sono danni il locatore deve restituire il deposito, fermo restando il suo diritto a percepire i canoni per il preavviso. Il conduttore che, a mezzo di proprio legale, richieda la restituzione del deposito cauzionale, sta esercitando un proprio diritto. Ne consegue che limitarsi a non rispondere soltanto perché "non sono un affittacamere ed ho diritto alla restituzione del deposito", sarebbe un marchiano errore. Consiglio di rispondere per iscritto al legale, opponendosi alla restituzione del deposito rilevando la mancata risoluzione del rapporto di locazione non essendoci stata alcuna valida comunicazione di recesso da parte del conduttore e riservandosi di trattenere la somma per il risarcimento derivante dalla presenza di danni nell'immobile. Naturalmente è consigliabile l'assistenza di un legale. Dopo lo scambio introduttivo di corrispondenza i due legali arriveranno ad una composizione bonaria e prepareranno una scrittura privata transattiva. [/QUOTE]
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