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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 237845"><p>Ma anche no. Il locatore ha solo risolto fiscalmente l'atto, ma non ha liberato, sotto il profilo civilistico, l'erede convivente subentrato nella titolarità del rapporto ovvero rinunciato in forma scritta al pagamento delle ulteriori mensilità di preavviso, nè accettato la riconsegna dell'immobile offerto in restituzione, dovendosi ritenere irregolare la consegna delle chiavi a chi non rappresenta il locatore (agenzia mmobiliare), in quanto non autorizzato a riceverle, salva espressa sua volontà.</p><p></p><p>Non esiste nessuna disposizione di legge che imponga al locatore di rifiutare la riconsegna delle chiavi prima dello spirare del preavviso termine di preavviso ovvero di non risolvere fiscalmente l'atto, pena la perdita dei canoni non ancora scaduti, perfino l'accettazione con riserva appare superata dalla più recente giurisrudenza di legitimità che ritiene che il conduttore "<em>indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data di preavviso</em>", in quanto "<em>la esercitata facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici (con la cessazione del rapporto giuridico) alla scadenza del termine semestrale di preavviso revisto in contratto</em>", salvo che l'immobile sia stato egualmente utilizzato dal locatore o locato.</p><p></p><p>Il conduttore rimane comunque obbligato a pagare il corrispettivo per tutto tale periodo, sancito dall'articolo 3, comma 6 della 431/98 (in più occasioni la giurisprudenza ha ritenuto superato il recesso dell'erede previsto dall'articolo 1614 c.c. : è l'articolo 6 della 392/78 a disciplinare la materia della successione in caso di morte del conduttore, perlomeno in riferimento ai contratti non sottoposti alla disciplina codicicistica), potendo il locatore accettare l'anticipata riconsegna dell'immobile locato senza esprimere particolari riserve o contestare l'anticipata cessazione del vincolo contrattuale, in quanto il recesso dell'inquilino assume efficacia solo al termine del periodo di preavviso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 237845"] Ma anche no. Il locatore ha solo risolto fiscalmente l'atto, ma non ha liberato, sotto il profilo civilistico, l'erede convivente subentrato nella titolarità del rapporto ovvero rinunciato in forma scritta al pagamento delle ulteriori mensilità di preavviso, nè accettato la riconsegna dell'immobile offerto in restituzione, dovendosi ritenere irregolare la consegna delle chiavi a chi non rappresenta il locatore (agenzia mmobiliare), in quanto non autorizzato a riceverle, salva espressa sua volontà. Non esiste nessuna disposizione di legge che imponga al locatore di rifiutare la riconsegna delle chiavi prima dello spirare del preavviso termine di preavviso ovvero di non risolvere fiscalmente l'atto, pena la perdita dei canoni non ancora scaduti, perfino l'accettazione con riserva appare superata dalla più recente giurisrudenza di legitimità che ritiene che il conduttore "[I]indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data di preavviso[/I]", in quanto "[I]la esercitata facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici (con la cessazione del rapporto giuridico) alla scadenza del termine semestrale di preavviso revisto in contratto[/I]", salvo che l'immobile sia stato egualmente utilizzato dal locatore o locato. Il conduttore rimane comunque obbligato a pagare il corrispettivo per tutto tale periodo, sancito dall'articolo 3, comma 6 della 431/98 (in più occasioni la giurisprudenza ha ritenuto superato il recesso dell'erede previsto dall'articolo 1614 c.c. : è l'articolo 6 della 392/78 a disciplinare la materia della successione in caso di morte del conduttore, perlomeno in riferimento ai contratti non sottoposti alla disciplina codicicistica), potendo il locatore accettare l'anticipata riconsegna dell'immobile locato senza esprimere particolari riserve o contestare l'anticipata cessazione del vincolo contrattuale, in quanto il recesso dell'inquilino assume efficacia solo al termine del periodo di preavviso. [/QUOTE]
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