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Locazione, Affitto e Sfratto
Intimazione Sfratto per morosità: Risoluzione contratto (non Abitativo)
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Testo
<blockquote data-quote="key" data-source="post: 210891" data-attributes="member: 42958"><p><em>Nell'atto di richiesta presentato in tribunale per lo sfratto causa morosità,il locatore DEVE specificare la richiesta CONTESTUALE di risoluzione contratto o è implicita?</em></p><p><em></em></p><p><em>Note:</em></p><p><em>La notifica dell’intimazione con contestuale richiesta di convalida di sfratto contiene in sé implicitamente domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. Da ciò consegue che, operando la c.d. “cristallizzazione”, a far data dalla notifica della domanda, l’adempimento tardivo non è più ammesso ex art. 1453 c.c. , salvo che il creditore rinunci ad avvalersi di tale effetto legale accettando il pagamento, purché esaustivo del credito originariamente inadempiuto e degli accessori di legge maturati.</em></p><p>Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., 6 giugno 2003 </p><p></p><p> L. 27 luglio 1978, n. 392, quanto ai nuovi contratti, ha previsto la sanatoria della morosità per le sole locazioni ad uso di abitazione, cui si applica l'art. 5 della stessa legge, e tale sanatoria non è estensibile alle locazioni non abitative.</p><p><em>* Cass. civ., Sezioni Unite,28 aprile 1999, n. 272, Soc. Micheletti c. Soc. Soiltecnica, in Arch. loc. e cond. 1999, 397.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="key, post: 210891, member: 42958"] [I]Nell'atto di richiesta presentato in tribunale per lo sfratto causa morosità,il locatore DEVE specificare la richiesta CONTESTUALE di risoluzione contratto o è implicita? Note: La notifica dell’intimazione con contestuale richiesta di convalida di sfratto contiene in sé implicitamente domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. Da ciò consegue che, operando la c.d. “cristallizzazione”, a far data dalla notifica della domanda, l’adempimento tardivo non è più ammesso ex art. 1453 c.c. , salvo che il creditore rinunci ad avvalersi di tale effetto legale accettando il pagamento, purché esaustivo del credito originariamente inadempiuto e degli accessori di legge maturati.[/I] Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., 6 giugno 2003 L. 27 luglio 1978, n. 392, quanto ai nuovi contratti, ha previsto la sanatoria della morosità per le sole locazioni ad uso di abitazione, cui si applica l'art. 5 della stessa legge, e tale sanatoria non è estensibile alle locazioni non abitative. [I]* Cass. civ., Sezioni Unite,28 aprile 1999, n. 272, Soc. Micheletti c. Soc. Soiltecnica, in Arch. loc. e cond. 1999, 397.[/I] [/QUOTE]
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