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Locazione, Affitto e Sfratto
Inviare un mod. 69 con posta elettronica certificata
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<blockquote data-quote="wmar" data-source="post: 156942" data-attributes="member: 38742"><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">Inutili i tentativi di parlare con l'Ufficio territoriale competente, visto che ai due telefoni interni indicatimi dal centralino non ha mai risposto nessuno. Allora ho telefonato al call center. L'operatrice in un primo momento ha negato la possibilità di invio del md. 69 tramite posta elettronica certificata. Ma colta da un dubbio in seguito ad una mia obiezione, ha subito interpellato il front office chiedendo di attendere in linea. La risposta è stata che:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">1. sì, l'Agenzia delle Entrate accetta modd. 69, debitamente compilati e sottoscritti (e trasformati in un documento elettronico, preferibilmente in formato .pdf), inviati tramite posta elettronica certificata. Chiaramente <u><strong>il file recante il documento informatico va allegato alla e-mail,</strong> <strong>nell'oggetto, e più diffusamente nel testo, della quale il richiedente deve indicare i dati rilevanti</strong> </u>(generalità, natura dell'atto etc.). Nel caso di risoluzione di un contratto di locazione, nel testo (e meglio anche nell'oggetto, credo) vanno indicati gli estremi identificativi del contratto di cui si richiede la risoluzione - estremi che, comunque, dovranno ovviamente essere riportati nel mod. 69 stesso.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">2. alla e-mail inviata tramite posta certificata va allegato un <u><strong>d</strong><strong><u>o</u>cumento informatico recante copia fotostatica del documento di identità del richiedente</strong></u>. Questo, ex art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">Dunque si può fare. D'altra parte - cosa che avevo opposto alla centralinista - l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (emanante il "Codice dell'amministrazione digitale"):</span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'">"<span style="color: #555555">1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: </span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #555555">[...]</span></span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #555555">c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;"</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'times new roman'"><span style="color: #555555">Evidentemente le disposizioni vigenti nel settore tributario non ostano, o non ostano più, alla accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di modd. 69 inviati da cittadini contribuenti tramite posta elettronica certificata. Il problema della autenticità dei documenti informatici allegati alle e-mail inviate tramite posta elettronica certificata, credo sia stato definitivamente risolto, in senso favorevole alla semplificazione, dal legislatore. E meno male!</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="wmar, post: 156942, member: 38742"] [SIZE=4][FONT=times new roman]Inutili i tentativi di parlare con l'Ufficio territoriale competente, visto che ai due telefoni interni indicatimi dal centralino non ha mai risposto nessuno. Allora ho telefonato al call center. L'operatrice in un primo momento ha negato la possibilità di invio del md. 69 tramite posta elettronica certificata. Ma colta da un dubbio in seguito ad una mia obiezione, ha subito interpellato il front office chiedendo di attendere in linea. La risposta è stata che:[/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman]1. sì, l'Agenzia delle Entrate accetta modd. 69, debitamente compilati e sottoscritti (e trasformati in un documento elettronico, preferibilmente in formato .pdf), inviati tramite posta elettronica certificata. Chiaramente [U][B]il file recante il documento informatico va allegato alla e-mail,[/B] [B]nell'oggetto, e più diffusamente nel testo, della quale il richiedente deve indicare i dati rilevanti[/B] [/U](generalità, natura dell'atto etc.). Nel caso di risoluzione di un contratto di locazione, nel testo (e meglio anche nell'oggetto, credo) vanno indicati gli estremi identificativi del contratto di cui si richiede la risoluzione - estremi che, comunque, dovranno ovviamente essere riportati nel mod. 69 stesso.[/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman]2. alla e-mail inviata tramite posta certificata va allegato un [U][B]d[/B][B][U]o[/U]cumento informatico recante copia fotostatica del documento di identità del richiedente[/B][/U]. Questo, ex art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.[/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman]Dunque si può fare. D'altra parte - cosa che avevo opposto alla centralinista - l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (emanante il "Codice dell'amministrazione digitale"):[/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman]"[COLOR=#555555]1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: [/COLOR][COLOR=#555555][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#555555][...][/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#555555]c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;"[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=4][FONT=times new roman][COLOR=#555555]Evidentemente le disposizioni vigenti nel settore tributario non ostano, o non ostano più, alla accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di modd. 69 inviati da cittadini contribuenti tramite posta elettronica certificata. Il problema della autenticità dei documenti informatici allegati alle e-mail inviate tramite posta elettronica certificata, credo sia stato definitivamente risolto, in senso favorevole alla semplificazione, dal legislatore. E meno male![/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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