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Ipoteca giudiziale su una quota immobiliare da divisione giudiziale e problema
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 263989" data-attributes="member: 15764"><p>certo, chi dice il ontrario. Ma se tra i quesiti c'é la determinazione del valore dell'immobile non pensi che tra i doveri del CTU ci sia anche quello di verificare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari se esistono dei gravami? Non credo che debba essere il Giudice a dover specificare questo aspetto. Convieni che il prezzo di un immobile può variare se è gravato di ipoteca?</p><p></p><p>non si sa se le parti abbiano nominato un loro CTP, considerando l'argomento del ricorso al Giudice. Comunque la visura ipocatastale si fa presso la Conservatoria come ho già scritto precedentemente.</p><p>Il problema qui è che se si fa la ricerca con il nome del de cuius non so se compaia già l'ipoteca a carico di uno degli eredi anche se, secondo </p><p><span style="font-size: 15px"><strong>"l’articolo 2823 del codice civile “L’ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza”.</strong></span></p><p>Il citato articolo ammette la costituzione di ipoteca solo per beni esistenti (del resto per l’iscrizione di ipoteca e' necessario che siano indicati nel titolo gli estremi sufficienti ad individuare univocamente il bene, come precisato dal successivo articolo 2826).</p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Lo stesso articolo 2823 non esclude, tuttavia, la possibilita' che il “bene esistente” non sia nella disponibilita' del <a href="http://indebitati.it/tutela-dei-beni-del-debitore/" target="_blank"><strong>debitore</strong></a> al momento dell’iscrizione di ipoteca, <u>ma possa diventarlo in futuro.</u></strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Del resto, una analoga previsione puo' ritrovarsi nel codice civile all’articolo 2828 quando vengono definiti gli immobili su cui puo' iscriversi l’ipoteca giudiziale: “<u>l’ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, <strong>a misura che egli li acquista”</strong></u></strong></span></p><p><span style="font-size: 15px">da:<a href="http://indebitati.it/eredita-prossima-e-beni-futuri-ora-equitalia-ipoteca-anche-la-casa-dei-genitori-del-debitore/" target="_blank">Ipoteca esattoriale su eredità del debitore - indebitati.it</a></span></p><p></p><p>quindi secondo me è molto importante determinare la successione delle date: iscrizione della ipoteca; presentazione della successione; accettazione dell'eredità; rogito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 263989, member: 15764"] certo, chi dice il ontrario. Ma se tra i quesiti c'é la determinazione del valore dell'immobile non pensi che tra i doveri del CTU ci sia anche quello di verificare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari se esistono dei gravami? Non credo che debba essere il Giudice a dover specificare questo aspetto. Convieni che il prezzo di un immobile può variare se è gravato di ipoteca? non si sa se le parti abbiano nominato un loro CTP, considerando l'argomento del ricorso al Giudice. Comunque la visura ipocatastale si fa presso la Conservatoria come ho già scritto precedentemente. Il problema qui è che se si fa la ricerca con il nome del de cuius non so se compaia già l'ipoteca a carico di uno degli eredi anche se, secondo [SIZE=4][B]"l’articolo 2823 del codice civile “L’ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza”.[/B][/SIZE] Il citato articolo ammette la costituzione di ipoteca solo per beni esistenti (del resto per l’iscrizione di ipoteca e' necessario che siano indicati nel titolo gli estremi sufficienti ad individuare univocamente il bene, come precisato dal successivo articolo 2826). [SIZE=4][B]Lo stesso articolo 2823 non esclude, tuttavia, la possibilita' che il “bene esistente” non sia nella disponibilita' del [URL='http://indebitati.it/tutela-dei-beni-del-debitore/'][B]debitore[/B][/URL] al momento dell’iscrizione di ipoteca, [U]ma possa diventarlo in futuro.[/U][/B] [B]Del resto, una analoga previsione puo' ritrovarsi nel codice civile all’articolo 2828 quando vengono definiti gli immobili su cui puo' iscriversi l’ipoteca giudiziale: “[U]l’ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, [B]a misura che egli li acquista”[/B][/U][/B] da:[URL="http://indebitati.it/eredita-prossima-e-beni-futuri-ora-equitalia-ipoteca-anche-la-casa-dei-genitori-del-debitore/"]Ipoteca esattoriale su eredità del debitore - indebitati.it[/URL][B][U][B][/B][/U][/B][/SIZE] quindi secondo me è molto importante determinare la successione delle date: iscrizione della ipoteca; presentazione della successione; accettazione dell'eredità; rogito. [/QUOTE]
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