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Ipoteca giudiziale : tempi di cancellazione ?
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 148131"><p>L'articolo 2878 del codice civile indica chiaramente quali sono le cause per le quali sia possibile eseguire la <strong>cancellazione di un’ipoteca giudiziale</strong>:</p><p>• con la cancellazione dell’iscrizione.</p><p>• con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847.</p><p>• con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930).</p><p>• col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742.</p><p>• con la rinunzia del creditore.</p><p>• con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353).</p><p>• con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).</p><p></p><p>A causa delle lungaggini burocratiche, una volta ottenuta a <strong>cancellazione dell'ipoteca</strong>, prima di vederla sparire dalle liste Conservatorie potrebbero passare non solo mesi, ma addirittura anni cosicché, a un semplice controllo, l'ipoteca potrebbe risultare ancora gravante ed esistente; il debitore, per dimostrare il contrario, dovrà esibire l'atto contenente l'ordine di cancellazione da parte del giudice.</p><p> </p><p>Prova a rivolgerti a tecnici qualificati, quali Geometri e visuristi esperti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 148131"] L'articolo 2878 del codice civile indica chiaramente quali sono le cause per le quali sia possibile eseguire la [B]cancellazione di un’ipoteca giudiziale[/B]: • con la cancellazione dell’iscrizione. • con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’Articolo 2847. • con l’estinguersi dell’obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930). • col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’Articolo 2742. • con la rinunzia del creditore. • con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353). • con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586). A causa delle lungaggini burocratiche, una volta ottenuta a [B]cancellazione dell'ipoteca[/B], prima di vederla sparire dalle liste Conservatorie potrebbero passare non solo mesi, ma addirittura anni cosicché, a un semplice controllo, l'ipoteca potrebbe risultare ancora gravante ed esistente; il debitore, per dimostrare il contrario, dovrà esibire l'atto contenente l'ordine di cancellazione da parte del giudice. Prova a rivolgerti a tecnici qualificati, quali Geometri e visuristi esperti. [/QUOTE]
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