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Testo
<blockquote data-quote="Jrogin" data-source="post: 139664" data-attributes="member: 3351"><p>Attualmente gli anni sono diventati 5.</p><p> </p><p>Tra l'altro mi sembra di ricordare che dal 2012, l'impresa costruttrice venditrice può opzionare per applicare l'IVA anche successivamente ai 5 anni (andrò a cercare il riferimento normativo e poi vi aggiornerò)</p><p> </p><p>Da tenere conto, cosa a mio modo di vedere molto importante, che la grossa differenza tra applicazione di IVA e NON e la base imponibile, che nel caso di IVA è il valore reale di compravendita, mentre senza IVA, se l'acquirente è un privato che acquista personalmente si ha la facoltà di applicare le imposte sul valore catastale che è solitamente molto inferiore al valore reale.</p><p></p><p>Ecco il riferimento normativo al quale mi riferivo nel post precedente (vedi annuario del contribuente dell'Agenzia delle Entrate agenzia delle entrate a pag. 12 <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario.online.Parte+II.def_1502.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario.online.Parte+II.def_1502.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4</a> </p><p> </p><p>dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del <u><em><strong>decreto legge n. 83/2012)</strong></em></u>, in luogo del regime naturale dell’esenzione, le</p><p>cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a IVA (10%, o 21% per i fabbricati di lusso) se il cedente opta nell’atto di vendita per il regime dell’imponibilità. In caso</p><p>di opzione e applicazione dell’IVA, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jrogin, post: 139664, member: 3351"] Attualmente gli anni sono diventati 5. Tra l'altro mi sembra di ricordare che dal 2012, l'impresa costruttrice venditrice può opzionare per applicare l'IVA anche successivamente ai 5 anni (andrò a cercare il riferimento normativo e poi vi aggiornerò) Da tenere conto, cosa a mio modo di vedere molto importante, che la grossa differenza tra applicazione di IVA e NON e la base imponibile, che nel caso di IVA è il valore reale di compravendita, mentre senza IVA, se l'acquirente è un privato che acquista personalmente si ha la facoltà di applicare le imposte sul valore catastale che è solitamente molto inferiore al valore reale. Ecco il riferimento normativo al quale mi riferivo nel post precedente (vedi annuario del contribuente dell'Agenzia delle Entrate agenzia delle entrate a pag. 12 [url]http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario.online.Parte+II.def_1502.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4[/url] dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del [U][I][B]decreto legge n. 83/2012)[/B][/I][/U], in luogo del regime naturale dell’esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a IVA (10%, o 21% per i fabbricati di lusso) se il cedente opta nell’atto di vendita per il regime dell’imponibilità. In caso di opzione e applicazione dell’IVA, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. [/QUOTE]
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