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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
La badante non vuole lasciare la casa dopo la morte dell'assistito
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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 72467" data-attributes="member: 16904"><p>In caso di decesso dell'usufruttuario, il nudo proprietario subentra nei rapporti precedentemente instaurati. Inoltre l'usufruttuario era tuo padre...</p><p>Il contratto di comodato gratuito su beni immobili <strong>deve</strong> essere registrato all'Agenzia delle Entrate.</p><p></p><p>Ora, supponiamo che quel decantato contratto esista e sia stato registrato. Ci sono due situazioni, entrambe disciplinate dal codice civile:</p><p>a) Art. 1810 cc. Comodato senza determinazione di durata. </p><p><em>Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla <strong>non appena il comodante la richiede</strong>.</em></p><p>b) Art. 1809 cc. Restituzione. </p><p>Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.</p><p><strong>Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata</strong>.</p><p></p><p>Come vedi, in entrambi i casi hai diritto a richiedere, ed ottenere, la restituzione immediata dell'immobile. In caso la signora resistesse, puoi entrare in casa con i carabinieri e farla sloggiare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 72467, member: 16904"] In caso di decesso dell'usufruttuario, il nudo proprietario subentra nei rapporti precedentemente instaurati. Inoltre l'usufruttuario era tuo padre... Il contratto di comodato gratuito su beni immobili [B]deve[/B] essere registrato all'Agenzia delle Entrate. Ora, supponiamo che quel decantato contratto esista e sia stato registrato. Ci sono due situazioni, entrambe disciplinate dal codice civile: a) Art. 1810 cc. Comodato senza determinazione di durata. [I]Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla [B]non appena il comodante la richiede[/B].[/I] b) Art. 1809 cc. Restituzione. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. [B]Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata[/B]. Come vedi, in entrambi i casi hai diritto a richiedere, ed ottenere, la restituzione immediata dell'immobile. In caso la signora resistesse, puoi entrare in casa con i carabinieri e farla sloggiare. [/QUOTE]
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