Gatta

Membro Attivo
A suo tempo è stato posto un quesito sul valore della casalinga.
Per gli addetti ai lavori degli Uffici Legali assicurativi è un caso di routine.
Ormai da tempo si riconosce alla casalinga un quid per le sue prestazioni inesauribili e comunque mai sufficientemente retribuite (questo per la gioia della casalinghe!).
Propongo uno stralcio di una sentenza della Cassazione che gli interessati avranno pazienza di leggere:
NOTA A SENTENZA: Cass. civ. , sez. III, n. 6658/ 2009
A SEGUITO DI INFORTUNIO ANCHE LA CASALINGA HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE DELLA PROPRIA CAPACITA’ LAVORATIVA
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione stabilisce che, a seguito di infortunio, anche la casalinga ha diritto al riconoscimento del danno patrimoniale, nell'ambito di un danno alla capacità lavorativa specifica.
Chi svolge lavoro domestico, infatti, "pur non percependo un reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisce in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa.".
Inoltre, secondo la Corte, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo il quale la riduzione del reddito può essere dimostrata anche attraverso un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 1120 del 2006, 14026 del 2004).
I giudici di merito in particolare possono anche far ricorso ad una liquidazione in via equitativa, una volta accertato, che le menomazioni conseguenti all’incidente avevano realmente cagionato all’infortunato un danno oggettivo.
#autore#
(omissis)
Svolgimento del processo
(…)
hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Roma del 21 marzo 2003-27 gennaio 2004 che confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Latina n. 686 del 2000, la quale ritenuta la esclusiva responsabilità di xxx, conducente della vettura di proprietà di xxx srl, assicurata presso xxx condannava i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di lire 22.054.300 e 100.850.200 in favore di xxx, a titolo di danno biologico e morale, disattese per entrambi le domande di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica.
Avverso tale decisione sia il xxx che la xxx hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dei due ricorrenti ha partecipato alla discussione alla adunanza in data odierna.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la xxx denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; in particolare violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 4 e 37 della Costituzione che tutelano tutte le forme di lavoro prevedendo espressamente il ruolo della lavoratrice-casalinga.
I giudici di appello avevano pronunciato in aperta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che i postumi permanenti residuati alla xxx, casalinga, incidessero nella capacità lavorativa generica - e non invece in quella specifica - e che rientrassero quindi nell’ambito del danno biologico già liquidato.
Correttamente, invece, il primo giudice aveva inquadrato la compromissione della capacità lavorativa della xxx nella riduzione di capacità lavorativa specifica.
Sul punto non era stata proposta alcuna censura in sede di appello dalla compagnia di assicurazione né dalle altre convenute, sicché la decisione doveva ritenersi passata in giudicato.
In ogni caso, i giudici di appello avevano dimostrato di non conoscere la giurisprudenza dì questa Corte secondo la quale il danno patito da una casalinga a seguito di infortunio rientra, a pieno titolo, nell’ambito di un danno alla capacità lavorativa specifica.
Il motivo è manifestamente fondato.
E’appena il caso di porre in luce che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa (Cass. 9 febbraio 2005 n. 2639). Nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2000 n. 15580).
La sentenza impugnata, che non si è uniformata a tale principio, deve pertanto essere riformata.Con il secondo motivo il solo xxx denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, nonché violazione e falsa ed errata applicazione di norme di diritto.
La decisione della Corte romana era gravemente insufficiente e contraddittoria nel punto in cui aveva escluso qualsiasi danno alla capacità lavorativa specifica del xxx.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei principi enunciati. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diAppello di Roma anche per le spese del presente giudizio.....omissis.."
Gatta
 

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