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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 331802"><p>FONTE: <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-12-11/box-auto-soffitte-cantine-errore-pertinenze-140742.shtml?uuid=ACs94VrB" target="_blank">Box auto, soffitte, cantine: l'errore sulle pertinenze</a></p><p></p><p>La legge istitutiva dell'IMU ha limitato il numero delle pertinenze dell'abitazione che possono fruire delle agevolazioni ai fini dell'Imposta municipale propria. Le limitazioni riguardano sia la classificazione catastale, sia il numero. In particolare, <strong><span style="color: #ff0000">possono considerarsi pertinenze dell'abitazione principale solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine o solai), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali”</span></strong>. La limitazione trova applicazione anche se la pertinenza è iscritta in catasto unitamente all'abitazione.</p><p></p><p>Le limitazioni della nozione di pertinenza, valide ai soli fini fiscali, possono determinare con una certa frequenza errori in grado di influenzare il calcolo dell'IMU e della Tasi. Ad esempio può verificarsi che la cantina non sia stata accatastata distintamente in catasto, ma che l'abitazione principale sia dotata di un'unica rendita catastale comprensiva di quella relativa alla cantina. In questo caso, ove il proprietario fosse in possesso di un'altra cantina (categoria catastale C/2), dotata di un'autonoma rendita catastale, non potrà essere considerata quale pertinenza. È dunque irrilevante che si tratti dell'unica cantina distinta in catasto rispetto all'abitazione principale. Se il contribuente la considerasse quale pertinenza dell'abitazione principale ometterà di effettuare il versamento dell'IMU e probabilmente verserà un importo più elevato come Tasi.</p><p></p><p>Gli errori potrebbero essere anche dovuti all'inidoneità dell'immobile ad essere asservito all'abitazione principale. Tale circostanza potrebbe ad esempio riguardare un box auto distante numerosi chilometri dall'abitazione principale. Non è sufficiente a tal fine che l'immobile sia classificato catastalmente C/6 in quanto l'eccessiva distanza del bene principale impedisce il verificarsi della condizione di “destinazione oggettiva”. Tuttavia la verifica di questa condizione (l'eccessiva distanza) deve essere effettuata caso per caso.</p><p></p><p>La pertinenza è caratterizzata dall'oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un'altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. In tale ipotesi anche se il contribuente possiede un solo box auto allo stesso non può essere attribuita la natura di pertinenza. Pertanto l'errata classificazione determinerà l'omesso versamento dell'IMU che potrà essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. L'eventuale ed eccessivo versamento della Tasi potrà essere recuperato con la compensazione o, eventualmente, con la richiesta di rimborso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 331802"] FONTE: [URL="https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-12-11/box-auto-soffitte-cantine-errore-pertinenze-140742.shtml?uuid=ACs94VrB"]Box auto, soffitte, cantine: l'errore sulle pertinenze[/URL] La legge istitutiva dell'IMU ha limitato il numero delle pertinenze dell'abitazione che possono fruire delle agevolazioni ai fini dell'Imposta municipale propria. Le limitazioni riguardano sia la classificazione catastale, sia il numero. In particolare, [B][COLOR=#ff0000]possono considerarsi pertinenze dell'abitazione principale solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine o solai), C/6 (box o posto auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali”[/COLOR][/B]. La limitazione trova applicazione anche se la pertinenza è iscritta in catasto unitamente all'abitazione. Le limitazioni della nozione di pertinenza, valide ai soli fini fiscali, possono determinare con una certa frequenza errori in grado di influenzare il calcolo dell'IMU e della Tasi. Ad esempio può verificarsi che la cantina non sia stata accatastata distintamente in catasto, ma che l'abitazione principale sia dotata di un'unica rendita catastale comprensiva di quella relativa alla cantina. In questo caso, ove il proprietario fosse in possesso di un'altra cantina (categoria catastale C/2), dotata di un'autonoma rendita catastale, non potrà essere considerata quale pertinenza. È dunque irrilevante che si tratti dell'unica cantina distinta in catasto rispetto all'abitazione principale. Se il contribuente la considerasse quale pertinenza dell'abitazione principale ometterà di effettuare il versamento dell'IMU e probabilmente verserà un importo più elevato come Tasi. Gli errori potrebbero essere anche dovuti all'inidoneità dell'immobile ad essere asservito all'abitazione principale. Tale circostanza potrebbe ad esempio riguardare un box auto distante numerosi chilometri dall'abitazione principale. Non è sufficiente a tal fine che l'immobile sia classificato catastalmente C/6 in quanto l'eccessiva distanza del bene principale impedisce il verificarsi della condizione di “destinazione oggettiva”. Tuttavia la verifica di questa condizione (l'eccessiva distanza) deve essere effettuata caso per caso. La pertinenza è caratterizzata dall'oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un'altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. In tale ipotesi anche se il contribuente possiede un solo box auto allo stesso non può essere attribuita la natura di pertinenza. Pertanto l'errata classificazione determinerà l'omesso versamento dell'IMU che potrà essere regolarizzato tramite il ravvedimento operoso. L'eventuale ed eccessivo versamento della Tasi potrà essere recuperato con la compensazione o, eventualmente, con la richiesta di rimborso. [/QUOTE]
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