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La madre improvvisamente cambia le serrature di una casa di cui sono erede e di cui lei dovrebbe avere il diritto di abitazione !!
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<blockquote data-quote="C.S." data-source="post: 374449" data-attributes="member: 57318"><p>Salve grazie ma una domanda, ma....</p><p></p><p>nella fattispecie io non sono mica un compropietario?</p><p></p><p>E quindi in quanto tale:</p><p><em></em></p><p><em>"Il comproprietario ha diritto ad avere le chiavi dell’immobile per poterne avere la sua disponibilità. In ipotesi di spoglio, che si verifica con il cambio della serratura e mancata consegna delle chiavi di accesso dell’abitazione, il comproprietario può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenerne coattivamente la consegna."</em></p><p></p><p>e...</p><p><span style="font-size: 22px"><strong><strong><u>Per la tutela per chi è stato spossessato:</u></strong></strong></span></p><p>Chi ha subito lo spoglio del possesso dell’immobile (l’inquilino, il comodatario, il marito o la moglie), da parte del titolare che abbia cambiato le chiavi della serratura può agire con la cosiddetta azione di <strong>reintegrazione</strong>, volta ad ottenere la <strong>restituzione delle chiavi</strong> oppure la <strong>copia delle nuove chiavi</strong>. Si può esercitare solo se lo spoglio sia stato attuato con <strong>violenza o clandestinità</strong> (non è necessaria una violenza fisica).</p><p></p><p><strong><u>MOLTO IMPORTANTE:</u></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Recita a riguardo il codice civile che [3] “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può, <u><span style="color: rgb(0, 0, 0)">entro </span>l’anno dal sofferto spoglio</u>, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”.</strong></p><p></p><p>Se non sussistono gli estremi dell’azione di reintegrazione si può agire con l’<strong>azione di manutenzione [4]</strong> (è il caso del convivente). In tal caso si esercita l’azione quando lo spoglio sia avvenuto in modo non violento o clandestino: è il caso in cui il proprietario abbia esplicitamente comunicato al possessore dell’immobile la sua intenzione di cambiare le chiavi. Qui, a differenza dello spoglio, si agisce non perché vi sia stata una <strong>totale privazione del godimento del bene</strong>, ma una semplice <strong>turbativa </strong>dell’esercizio del possesso.</p><p></p><p>e....in qualche modo...</p><p></p><p><u>Art. 1102 (Uso della cosa comune).</u></p><p>Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="C.S., post: 374449, member: 57318"] Salve grazie ma una domanda, ma.... nella fattispecie io non sono mica un compropietario? E quindi in quanto tale: [I] "Il comproprietario ha diritto ad avere le chiavi dell’immobile per poterne avere la sua disponibilità. In ipotesi di spoglio, che si verifica con il cambio della serratura e mancata consegna delle chiavi di accesso dell’abitazione, il comproprietario può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenerne coattivamente la consegna."[/I] e... [SIZE=6][B][B][U]Per la tutela per chi è stato spossessato:[/U][/B][/B][/SIZE] Chi ha subito lo spoglio del possesso dell’immobile (l’inquilino, il comodatario, il marito o la moglie), da parte del titolare che abbia cambiato le chiavi della serratura può agire con la cosiddetta azione di [B]reintegrazione[/B], volta ad ottenere la [B]restituzione delle chiavi[/B] oppure la [B]copia delle nuove chiavi[/B]. Si può esercitare solo se lo spoglio sia stato attuato con [B]violenza o clandestinità[/B] (non è necessaria una violenza fisica). [B][U]MOLTO IMPORTANTE:[/U] Recita a riguardo il codice civile che [3] “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può, [U][COLOR=rgb(0, 0, 0)]entro [/COLOR]l’anno dal sofferto spoglio[/U], chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”.[/B] Se non sussistono gli estremi dell’azione di reintegrazione si può agire con l’[B]azione di manutenzione [4][/B] (è il caso del convivente). In tal caso si esercita l’azione quando lo spoglio sia avvenuto in modo non violento o clandestino: è il caso in cui il proprietario abbia esplicitamente comunicato al possessore dell’immobile la sua intenzione di cambiare le chiavi. Qui, a differenza dello spoglio, si agisce non perché vi sia stata una [B]totale privazione del godimento del bene[/B], ma una semplice [B]turbativa [/B]dell’esercizio del possesso. e....in qualche modo... [U]Art. 1102 (Uso della cosa comune).[/U] Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. [/QUOTE]
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La madre improvvisamente cambia le serrature di una casa di cui sono erede e di cui lei dovrebbe avere il diritto di abitazione !!
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