Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
La riparazione della caldaia a chi tocca? propietario o inquilino
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="bali" data-source="post: 53614" data-attributes="member: 5101"><p>In ambito assicurativo, per danno accidentale si intende (cito quanto letto sul sito di un legale):</p><p><<Anche in dottrina, la portata giuridica del termine accidentalità è stata assai discussa: secondo l'indirizzo prevalente, l'accidentalità si collega all'imprevedibilità, repentinità, rapidità, e straordinarietà dell'evento..........Inoltre, è stato specificato che il fatto "accidentale" deve esser conseguenza di un evento "anomalo" ...........I principi sopra esposti sono stati ripresi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.1214/92 suindicata, nella quale si legge che "un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all’attività dell'agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio), che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L’accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa e' stata predisposta ed eseguita.">></p><p>Credo che anche nel caso della ripartizione delle spese si possa applicare lo stesso principio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="bali, post: 53614, member: 5101"] In ambito assicurativo, per danno accidentale si intende (cito quanto letto sul sito di un legale): <<Anche in dottrina, la portata giuridica del termine accidentalità è stata assai discussa: secondo l'indirizzo prevalente, l'accidentalità si collega all'imprevedibilità, repentinità, rapidità, e straordinarietà dell'evento..........Inoltre, è stato specificato che il fatto "accidentale" deve esser conseguenza di un evento "anomalo" ...........I principi sopra esposti sono stati ripresi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.1214/92 suindicata, nella quale si legge che "un evento può qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all’attività dell'agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l'altrui pregiudizio), che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L’accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa e' stata predisposta ed eseguita.">> Credo che anche nel caso della ripartizione delle spese si possa applicare lo stesso principio. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
La riparazione della caldaia a chi tocca? propietario o inquilino
Alto