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L'atto di avveramento nella compravendita di immobile storico
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<blockquote data-quote="Elizabeth" data-source="post: 88114" data-attributes="member: 18986"><p>Non vorrei dare informazioni fuorvianti ma se procedi all'avveramento dopo l'atto d'acquisto, la data del rogito è quella decisa nel compromesso ma i 60 giorni seguenti sono oltre quella data visto che il diritto potrà essere esercitato dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali entro i due mesi successivi alla notifica dell'atto di compravendita, non è un tuo ritardo. Tu rogiti normalmente e tale atto risulterà sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione (il notaio lo scrive sempre nell'atto, non è un optional).</p><p></p><p>Sarebbe un caso rarissimo che il Ministero voglia acquistare a meno che tu davvero stia comprando a prezzo basso un monumento oltremodo interessante per loro (non hanno soldi manco per non far cadere a pezzi il colosseo, figurati...). Non succede mai, ma se succedesse?</p><p></p><p>Per quanto attiene al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, si risolve e la relativa ipoteca iscritta a garanzia, dovrà essere cancellata. Ciò con conseguenze economicamente dannose sia a carico del mutuatario che un'operazione non economicamente conveniente per la banca. Per questo motivo molti istituti di credito hanno da sempre negato la concessione dei mutui su immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39.</p><p></p><p>In linea di principio non è però esclusa la possibilità che venga finanziato l'acquisto di immobili vincolati, stante anche le limitatissime ipotesi statistiche di esercizio del diritto di prelazione.</p><p></p><p>In questi casi però gli assegni rappresentanti la somma erogata potrebbero rimanere depositati presso il notaio rogante fino al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e solo a termine scaduto consegnati alla parte venditrice. Sia chi compra che chi vende sa che queste sono le condizioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elizabeth, post: 88114, member: 18986"] Non vorrei dare informazioni fuorvianti ma se procedi all'avveramento dopo l'atto d'acquisto, la data del rogito è quella decisa nel compromesso ma i 60 giorni seguenti sono oltre quella data visto che il diritto potrà essere esercitato dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali entro i due mesi successivi alla notifica dell'atto di compravendita, non è un tuo ritardo. Tu rogiti normalmente e tale atto risulterà sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione (il notaio lo scrive sempre nell'atto, non è un optional). Sarebbe un caso rarissimo che il Ministero voglia acquistare a meno che tu davvero stia comprando a prezzo basso un monumento oltremodo interessante per loro (non hanno soldi manco per non far cadere a pezzi il colosseo, figurati...). Non succede mai, ma se succedesse? Per quanto attiene al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, si risolve e la relativa ipoteca iscritta a garanzia, dovrà essere cancellata. Ciò con conseguenze economicamente dannose sia a carico del mutuatario che un'operazione non economicamente conveniente per la banca. Per questo motivo molti istituti di credito hanno da sempre negato la concessione dei mutui su immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39. In linea di principio non è però esclusa la possibilità che venga finanziato l'acquisto di immobili vincolati, stante anche le limitatissime ipotesi statistiche di esercizio del diritto di prelazione. In questi casi però gli assegni rappresentanti la somma erogata potrebbero rimanere depositati presso il notaio rogante fino al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e solo a termine scaduto consegnati alla parte venditrice. Sia chi compra che chi vende sa che queste sono le condizioni. [/QUOTE]
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