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Testo
<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 32926" data-attributes="member: 9415"><p>Ma si tratta di condominio o di una casa indipendente ???</p><p>Il lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell'edificio. Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco.</p><p>Tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione saranno quindi addebitate pro quota a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà.</p><p><strong>Nel caso invece il lastrico solare sia in uso esclusivo,</strong> la divisione delle spese sostenute per il rifacimento del lastrico va fatta secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. Ossia:</p><p>1/3 da coloro che hanno in uso esclusivo il lastrico solare</p><p>2/3 da tutti i condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.</p><p></p><p>Le spese di riparazione del lastrico solare in uso esclusivo che devono essere ripartite fra i condomini a norma dell’art. 1126 c.c., sono solo quelle dovute a vetustà e non quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal proprietario.</p><p>I parapetti potendosi considerare elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata vanno considerati parti comuni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 32926, member: 9415"] Ma si tratta di condominio o di una casa indipendente ??? Il lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell'edificio. Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco. Tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione saranno quindi addebitate pro quota a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà. [B]Nel caso invece il lastrico solare sia in uso esclusivo,[/B] la divisione delle spese sostenute per il rifacimento del lastrico va fatta secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. Ossia: 1/3 da coloro che hanno in uso esclusivo il lastrico solare 2/3 da tutti i condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento. Le spese di riparazione del lastrico solare in uso esclusivo che devono essere ripartite fra i condomini a norma dell’art. 1126 c.c., sono solo quelle dovute a vetustà e non quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal proprietario. I parapetti potendosi considerare elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata vanno considerati parti comuni. [/QUOTE]
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