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Le agevolazione "prima "casa in occasione di cessione per separazione possono andare perdute .
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 175076" data-attributes="member: 4594"><p>La Cassazione di un paio di giorni fa ha emesso una sentenza n.2263/2014 che lascia ampi spazi </p><p>di critica</p><p>In sostanza gli ermellini hanno stabilito <span style="color: #660066"><strong>che in caso di separazione si decade dall'agevolazione "prima casa" </strong></span>se l'abitazione acquistata con il beneficio fiscale venga trasferita, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto</p><p>Il caso : in seguito a separazione consensuale, il pieno proprietario (il marito) trasferisce alla moglie e figlia una casa acquistata da meno di cinque anni , casa per la quale richiese i benefici prima casa , <span style="color: #660066"><strong>senza ricomperare entro un anno un nuova abitazione .</strong></span></p><p>A ragion logica, la regola della (NON) decadenza dovrebbe fare il paio con il fatto che i trasferimenti fra coniugi a seguito di separazione o divorzio sono beneficiati da un regime di esenzione «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» ex art. 19 , L. 74/1987,</p><p>Tale interpretazione deduttiva non è stata condivisa dalla Cassazione. </p><p>Sull’ argomento non c’è mai stata chiarezza ; tanto che la giurisprudenza minore in grado si è schierata in maniera contrastante (es. CTP di Treviso sent 4 dic 2007 n. 98 contro Ctr del Lazio, sent.n 12 del 10 marzo 2008 )</p><p>L’ elevato grado dell’organo giurisprudenziale che ha sentenziato deve indurre a riflessione " e…..potendo</p><p>rinviare la separazione oltre i 5 anni ".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 175076, member: 4594"] La Cassazione di un paio di giorni fa ha emesso una sentenza n.2263/2014 che lascia ampi spazi di critica In sostanza gli ermellini hanno stabilito [COLOR=#660066][B]che in caso di separazione si decade dall'agevolazione "prima casa" [/B][/COLOR]se l'abitazione acquistata con il beneficio fiscale venga trasferita, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto Il caso : in seguito a separazione consensuale, il pieno proprietario (il marito) trasferisce alla moglie e figlia una casa acquistata da meno di cinque anni , casa per la quale richiese i benefici prima casa , [COLOR=#660066][B]senza ricomperare entro un anno un nuova abitazione .[/B][/COLOR] A ragion logica, la regola della (NON) decadenza dovrebbe fare il paio con il fatto che i trasferimenti fra coniugi a seguito di separazione o divorzio sono beneficiati da un regime di esenzione «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» ex art. 19 , L. 74/1987, Tale interpretazione deduttiva non è stata condivisa dalla Cassazione. Sull’ argomento non c’è mai stata chiarezza ; tanto che la giurisprudenza minore in grado si è schierata in maniera contrastante (es. CTP di Treviso sent 4 dic 2007 n. 98 contro Ctr del Lazio, sent.n 12 del 10 marzo 2008 ) L’ elevato grado dell’organo giurisprudenziale che ha sentenziato deve indurre a riflessione " e…..potendo rinviare la separazione oltre i 5 anni ". [/QUOTE]
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