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Le spese per la tinteggiatura spettano al proprietario
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 372342" data-attributes="member: 42040"><p>Ne avevamo già parlato in questa discussione:</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.propit.it/threads/a-chi-spetta-ritinteggiare-i-muri.44926/[/URL]</p><p><u>post dal n. #18 in avanti.</u></p><p></p><p>Io ribadisco (e copio e incollo) la mia opinione, che avevo postato al n. #20:</p><p></p><p>Viene ribadita la nullità di quella clausola perché quell'obbligo attribuirebbe un "vantaggio" al locatore se per risparmiare il costo della tinteggiatura ne addossa l'onere al conduttore.</p><p></p><p>La giustificazione di tutto ciò è l'art. 79 l. 392/1978:</p><p></p><p> <em> Art. 79. (Patti contrari alla legge) </em></p><p> <em><u>E' nulla ogni pattuizione diretta</u> a limitare la durata legale del contratto o <u>ad attribuire al locatore </u>un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli <u>altro vantaggio</u> in contrasto con le disposizioni della presente legge. </em> .</p><p></p><p>Però bisogna anche dire che l'art. 14, c. 4 della l. 431/1998 ha disposto l'abrogazione dell'art. 79 l. 392/1978 limitatamente alle locazioni abitative.</p><p></p><p></p><p><em>Art. 14.</em></p><p> <em>(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).</em></p><p><em>4. Sono altresí <u>abrogati gli articoli </u>1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78,<u> 79, limitatamente alle locazioni</u> <u>abitative,</u> e 83 <u>della legge 27 luglio 1978, n. 392</u>, e successive modificazioni.</em></p><p></p><p>Ne deduco che la clausola è nulla solo se prevista da un contratto commerciale.</p><p></p><p>Mentre in un contratto abitativo (specialmente se "libero" 4 + 4) la clausola che impone al conduttore di ritinteggiare i muri a fine locazione è valida. Infatti io a volte la scrivo, con la premessa: "In deroga all'art. 79 l. 392/1978...."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 372342, member: 42040"] Ne avevamo già parlato in questa discussione: [URL unfurl="true"]https://www.propit.it/threads/a-chi-spetta-ritinteggiare-i-muri.44926/[/URL] [U]post dal n. #18 in avanti.[/U] Io ribadisco (e copio e incollo) la mia opinione, che avevo postato al n. #20: Viene ribadita la nullità di quella clausola perché quell'obbligo attribuirebbe un "vantaggio" al locatore se per risparmiare il costo della tinteggiatura ne addossa l'onere al conduttore. La giustificazione di tutto ciò è l'art. 79 l. 392/1978: [I] Art. 79. (Patti contrari alla legge) [U]E' nulla ogni pattuizione diretta[/U] a limitare la durata legale del contratto o [U]ad attribuire al locatore [/U]un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli [U]altro vantaggio[/U] in contrasto con le disposizioni della presente legge. [/I] . Però bisogna anche dire che l'art. 14, c. 4 della l. 431/1998 ha disposto l'abrogazione dell'art. 79 l. 392/1978 limitatamente alle locazioni abitative. [I]Art. 14. (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme). 4. Sono altresí [U]abrogati gli articoli [/U]1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78,[U] 79, limitatamente alle locazioni[/U] [U]abitative,[/U] e 83 [U]della legge 27 luglio 1978, n. 392[/U], e successive modificazioni.[/I] Ne deduco che la clausola è nulla solo se prevista da un contratto commerciale. Mentre in un contratto abitativo (specialmente se "libero" 4 + 4) la clausola che impone al conduttore di ritinteggiare i muri a fine locazione è valida. Infatti io a volte la scrivo, con la premessa: "In deroga all'art. 79 l. 392/1978...." [/QUOTE]
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