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Difesa del Cittadino e del Consumatore
Le spese per la tinteggiatura spettano al proprietario
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 372385" data-attributes="member: 42040"><p>La sentenza si "dimentica" di dire che l'art. 79, l. 392/1978 (che è la motivazione su cui i giudici basano la nullità della clausola) è stato abrogato con riferimento alle locazioni abitative.</p><p>Quindi<u> nei contratti abitativ</u>i è valida la clausola con la quale locatore e conduttore decidono in merito alla tinteggiatura dell'immobile.</p><p></p><p>Purtroppo anche l'autore dell'articolo che hai linkato non considera questo importante particolare, e si limita ad un commento superficiale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 372385, member: 42040"] La sentenza si "dimentica" di dire che l'art. 79, l. 392/1978 (che è la motivazione su cui i giudici basano la nullità della clausola) è stato abrogato con riferimento alle locazioni abitative. Quindi[U] nei contratti abitativ[/U]i è valida la clausola con la quale locatore e conduttore decidono in merito alla tinteggiatura dell'immobile. Purtroppo anche l'autore dell'articolo che hai linkato non considera questo importante particolare, e si limita ad un commento superficiale. [/QUOTE]
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