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Testo
<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 129809" data-attributes="member: 16904"><p>Dalla circolare 26/E del 01/06/2011, paragrafo 2.3</p><p>«<em>In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare <strong>per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione </strong>alle variazioni del canone che derivino dall’applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I).</em>»</p><p></p><p>Ciò non vieta che tali variazioni possano essere recuperate successivamente.</p><p></p><p>Allo stesso paragrafo poi si dice: «<em>Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, <strong>per il corrispondente periodo di durata dell’opzione</strong>, “ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”.</em>»</p><p></p><p>E anche qui ci si riferisce al solo periodo di durata dell'opzione.</p><p></p><p>Prosegue: «<em>Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità</em>»</p><p></p><p>E qui si dice soltanto che dal momento del recesso si deve attendere il decorso dell'annualità per poter chiedere gli aggiornamenti.</p><p></p><p>Insomma, a mio avviso, e senza farla più lunga del necessario, la situazione va letta in questo modo. Quello che non puoi richiedere sono solo gli aggiornamenti cui hai rinunciato durante il periodo di adesione alla cedolare secca. Quelli sono persi, ma non nel senso che dopo non puoi recuperare l'infazione, bensì nel senso che non puoi richiedere gli importi passati.</p><p></p><p>Faccio un esempio per spiegare meglio:</p><p>- <strong>prima annualità </strong>con cedolare secca - Canone 100 Euro</p><p>- <strong>seconda annualità </strong>con revoca cedolare secca - Istat 2% - Canone 100 Euro, perché hai rinunciato all'adeguamento aderendo alla cedolare secca. Rinunci, <strong>solo per quell'anno</strong>, a percepire i 2 Euro di adeguamento all'inflazione</p><p>- <strong>terza annualità </strong>a tassazione ordinaria - Istat 2% - Canone 104,04, con recupero dell'inflazione su tutti e 2 gli anni pregressi e non solo sull'ultimo anno, <strong>ma solo a partire dall'annualità in cui si può applicare l'adeguamento</strong> (ovvero non richiedi anche il recupero dei 24 Euro cui hai rinunciato con l'adesione alla cedolare secca).</p><p></p><p>Spero così di essere stato più chiaro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 129809, member: 16904"] Dalla circolare 26/E del 01/06/2011, paragrafo 2.3 «[I]In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore che intende accedere al regime alternativo della cedolare secca è tenuto a rinunciare [B]per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione [/B]alle variazioni del canone che derivino dall’applicazione di indici di aggiornamento, inclusa la variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I).[/I]» Ciò non vieta che tali variazioni possano essere recuperate successivamente. Allo stesso paragrafo poi si dice: «[I]Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, [B]per il corrispondente periodo di durata dell’opzione[/B], “ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”.[/I]» E anche qui ci si riferisce al solo periodo di durata dell'opzione. Prosegue: «[I]Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità[/I]» E qui si dice soltanto che dal momento del recesso si deve attendere il decorso dell'annualità per poter chiedere gli aggiornamenti. Insomma, a mio avviso, e senza farla più lunga del necessario, la situazione va letta in questo modo. Quello che non puoi richiedere sono solo gli aggiornamenti cui hai rinunciato durante il periodo di adesione alla cedolare secca. Quelli sono persi, ma non nel senso che dopo non puoi recuperare l'infazione, bensì nel senso che non puoi richiedere gli importi passati. Faccio un esempio per spiegare meglio: - [B]prima annualità [/B]con cedolare secca - Canone 100 Euro - [B]seconda annualità [/B]con revoca cedolare secca - Istat 2% - Canone 100 Euro, perché hai rinunciato all'adeguamento aderendo alla cedolare secca. Rinunci, [B]solo per quell'anno[/B], a percepire i 2 Euro di adeguamento all'inflazione - [B]terza annualità [/B]a tassazione ordinaria - Istat 2% - Canone 104,04, con recupero dell'inflazione su tutti e 2 gli anni pregressi e non solo sull'ultimo anno, [B]ma solo a partire dall'annualità in cui si può applicare l'adeguamento[/B] (ovvero non richiedi anche il recupero dei 24 Euro cui hai rinunciato con l'adesione alla cedolare secca). Spero così di essere stato più chiaro. [/QUOTE]
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