Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
L'incredibile Piano Regolatore Generale di Monreale
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 33280" data-attributes="member: 7232"><p>Riporto l' art. 16 del</p><p>TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN</p><p>MATERIA EDILIZIA.</p><p></p><p>1. Salvo i casi di gratuità previsti all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di</p><p>costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza</p><p>degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.</p><p>2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune</p><p>all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere</p><p>rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può</p><p>obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le</p><p>garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al</p><p>patrimonio indisponibile del comune.</p><p>3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del</p><p>rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal</p><p>comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione</p><p>4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con</p><p>deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la</p><p>regione definisce per classi di comuni in relazione:</p><p>a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;</p><p>b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;</p><p>c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;</p><p>d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-</p><p>quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e</p><p>successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.</p><p>5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e</p><p>fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria,</p><p>con deliberazione del consiglio comunale.</p><p>6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione</p><p>primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in</p><p>relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,</p><p>secondaria e generale.</p><p>7. Gli oneri di urbanizzazione primaria […]sono relativi ai seguenti interventi: strade</p><p>residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione</p><p>dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.</p><p>8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e</p><p>scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione</p><p>superiore all’obbligo, mercati di quartiere , delegazioni comunali, chiese e altri edifici</p><p>religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e</p><p>attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le</p><p>costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei</p><p>rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.</p><p>9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni</p><p>con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle</p><p>stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto</p><p>1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con</p><p>caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per</p><p>l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di</p><p>costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le</p><p>determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo</p><p>di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione</p><p>dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale</p><p>di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende</p><p>una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene</p><p>determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle</p><p>costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.</p><p></p><p><a href="http://www.vc.archiworld.it/testounico.pdf" target="_blank">http://www.vc.archiworld.it/testounico.pdf</a></p><p></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 33280, member: 7232"] Riporto l' art. 16 del TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA. 1. Salvo i casi di gratuità previsti all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41- quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria […]sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere , delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. [url]http://www.vc.archiworld.it/testounico.pdf[/url] :daccordo: [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
L'incredibile Piano Regolatore Generale di Monreale
Alto