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Testo
<blockquote data-quote="Jrogin" data-source="post: 115262" data-attributes="member: 3351"><p>Pur non essendo chiamata "Comunicazione di Cessione Fabbricati" secondo il decreto che allego di seguito, vi è l'obbligo di dare comunicazione scritta:</p><p></p><p>Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Legge Turco-Napolitano)</p><p>"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO"</p><p>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139</p><p>Art. 7 </p><p></p><p>Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) </p><p>1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. </p><p>2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta. </p><p>2. -bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jrogin, post: 115262, member: 3351"] Pur non essendo chiamata "Comunicazione di Cessione Fabbricati" secondo il decreto che allego di seguito, vi è l'obbligo di dare comunicazione scritta: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Legge Turco-Napolitano) "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139 Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta. 2. -bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. [/QUOTE]
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