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Testo
<blockquote data-quote="Goffredo1" data-source="post: 289689" data-attributes="member: 52658"><p>Sono pienamente d'accordo con il parere di Gianco. Ciò che mi desta preoccupazione, e dovrò necessariamente ulteriormente verificare, è che quando ho comprato il locale, lo stesso era pavimentato, già dotato di impianto elettrico allacciato al contatore del monolocale del primo piano, ora sempre di mia proprietà. Anche l'impianto idrico e fognario era presente, per il fatto che, in passato, con regolare pratica edilizia, fu annesso il wc al deposito. Tra l'altro, nel bagno vi è un piatto doccia e lo scalda acqua da 20 litri.</p><p>Ho trovato due sentenze, di cui una recentissima, che sono contraddittorie tra di loro.</p><p><strong>TAR, Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 08/03/2007 n° 382</strong></p><p>e</p><p><strong>Cass. Pen. sez. III, n.49840/2016</strong></p><p>La prima stabilisce che “””la circostanza che il locale sia pavimentato e dotato di riscaldamento non è di per sé oggettivamente incompatibile con la qualificazione del vano come "cantina" (intesa, ovviamente, come locale ad uso deposito, e non come locale per la conservazione di vini), né costituisce elemento sufficiente a comprovare la trasformazione della "cantina" in locale accessorio "ad uso sala lettura/musica", tanto più che trattasi di vano non collegato all’abitazione, ma accessibile esclusivamente dalle parti comuni. Peraltro, non risulta l’esecuzione di altre opere oggettivamente idonee a realizzare la trasformazione contestata, essendo per altro verso irrilevanti, e comunque insufficienti a corroborare un illecito edilizio, la presenza di oggetti di arredo e di apparecchiature elettroniche, nonché il modo e l’ordine in cui sono disposti.””””</p><p></p><p>La seconda, invece stabilisce il contrario, ovvero che """"la realizzazione degli impianti (elettrico, idrico e fognario) comprova l’abuso edilizio""" e che quindi si considerano interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che: comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.</p><p></p><p>La faccenda è un po’ complessa!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Goffredo1, post: 289689, member: 52658"] Sono pienamente d'accordo con il parere di Gianco. Ciò che mi desta preoccupazione, e dovrò necessariamente ulteriormente verificare, è che quando ho comprato il locale, lo stesso era pavimentato, già dotato di impianto elettrico allacciato al contatore del monolocale del primo piano, ora sempre di mia proprietà. Anche l'impianto idrico e fognario era presente, per il fatto che, in passato, con regolare pratica edilizia, fu annesso il wc al deposito. Tra l'altro, nel bagno vi è un piatto doccia e lo scalda acqua da 20 litri. Ho trovato due sentenze, di cui una recentissima, che sono contraddittorie tra di loro. [B]TAR, Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 08/03/2007 n° 382[/B] e [B]Cass. Pen. sez. III, n.49840/2016[/B] La prima stabilisce che “””la circostanza che il locale sia pavimentato e dotato di riscaldamento non è di per sé oggettivamente incompatibile con la qualificazione del vano come "cantina" (intesa, ovviamente, come locale ad uso deposito, e non come locale per la conservazione di vini), né costituisce elemento sufficiente a comprovare la trasformazione della "cantina" in locale accessorio "ad uso sala lettura/musica", tanto più che trattasi di vano non collegato all’abitazione, ma accessibile esclusivamente dalle parti comuni. Peraltro, non risulta l’esecuzione di altre opere oggettivamente idonee a realizzare la trasformazione contestata, essendo per altro verso irrilevanti, e comunque insufficienti a corroborare un illecito edilizio, la presenza di oggetti di arredo e di apparecchiature elettroniche, nonché il modo e l’ordine in cui sono disposti.”””” La seconda, invece stabilisce il contrario, ovvero che """"la realizzazione degli impianti (elettrico, idrico e fognario) comprova l’abuso edilizio""" e che quindi si considerano interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che: comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La faccenda è un po’ complessa! [/QUOTE]
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