Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Locazione con usufrutto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="magnolia" data-source="post: 240886" data-attributes="member: 43046"><p><strong>Le locazioni immobiliari stipulate dall'usufruttuario sono opponibil</strong>i, per tutta la loro residua durata che comunque non può protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto, al pieno proprietario che consolidi la propria titolarità dominicale in conseguenza della cessazione dell'usufrutto, solamente qualora esse constino da atto pubblico ovvero da scrittura privata avente data certa anteriore. </p><p></p><p>Approfitto della tua cortesia, ancora.</p><p></p><p>Se il contratto(prima stipulato nel 1991, e rinnovato tacitamente più volte) è stato rifatto ex novo nel 2009(rinnovato per altri 6 anni fino al 2021) e la donazione con usufrutto fu fatta nel 1995, vale quanto sopra riportato?</p><p>E nel caso in cui il contratto prosegua così com'è non oltre il quinquennio, c'è il dovere di avvertire il conduttore almeno un anno prima?</p><p>Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="magnolia, post: 240886, member: 43046"] [B]Le locazioni immobiliari stipulate dall'usufruttuario sono opponibil[/B]i, per tutta la loro residua durata che comunque non può protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto, al pieno proprietario che consolidi la propria titolarità dominicale in conseguenza della cessazione dell'usufrutto, solamente qualora esse constino da atto pubblico ovvero da scrittura privata avente data certa anteriore. Approfitto della tua cortesia, ancora. Se il contratto(prima stipulato nel 1991, e rinnovato tacitamente più volte) è stato rifatto ex novo nel 2009(rinnovato per altri 6 anni fino al 2021) e la donazione con usufrutto fu fatta nel 1995, vale quanto sopra riportato? E nel caso in cui il contratto prosegua così com'è non oltre il quinquennio, c'è il dovere di avvertire il conduttore almeno un anno prima? Grazie [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Locazione con usufrutto
Alto