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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazione Immobile abitativo: Diritto di prelazione e riscatto del conduttore
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137520" data-attributes="member: 4594"><p>SENTENZA N. 25450 DEL 16 DICEMBRE 2010</p><p></p><p>LOCAZIONE – IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO – VIGENZA DELLA LEGGE N. 431 DEL 1998 – DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI</p><p></p><p>In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rinnovazione del contratto, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare. </p><p></p><p>Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la predetta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137520, member: 4594"] SENTENZA N. 25450 DEL 16 DICEMBRE 2010 LOCAZIONE – IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO – VIGENZA DELLA LEGGE N. 431 DEL 1998 – DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI In tema di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in capo al conduttore sussiste il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la prima scadenza manifestando, in tale atto, a giustificazione della propria opposizione alla rinnovazione del contratto, l’intenzione di vendere a terzi l’unità immobiliare. Ne consegue che, in caso di disdetta immotivata per la predetta scadenza, il conduttore ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contratto. [/QUOTE]
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