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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 268268" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 27 della legge n. 392/1978:</p><p>[...]</p><p><em>Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, <u>per sua natura, carattere transitorio</u>. Se la locazione ha carattere <u>stagionale</u>, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi</em> [...].</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 268268, member: 15253"] Art. 27 della legge n. 392/1978: [...] [I]Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, [U]per sua natura, carattere transitorio[/U]. Se la locazione ha carattere [U]stagionale[/U], il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi[/I] [...]. [/QUOTE]
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