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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 32242" data-attributes="member: 4594"><p>Il nuovo propietario (figlio) non può modificare ( salvo ilconsenso del conduttore) il contratto originario redatto dal padre ed il conduttore.</p><p></p><p>La modifica all'agenzia delle entrate per il cambio della proprietà è atto estraneo al conduttore.</p><p>Il proprietario puo' recedere alla prima scadenza solo per determinati motivi ed in tal caso il rilascio sarà subordinato al pagamento di una indennità </p><p>---------</p><p>appendice dei motivi ( sintesi)</p><p>Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazionedel contratto alla prima scadenza di cui all'articolo prece-dente è consentito al locatore ove egli intenda:</p><p>a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linearetta;</p><p>b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo gradoin linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, omissis;</p><p>c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completorestauro, omissis..;</p><p>d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal</p><p>caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).</p><p>Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, omissis...</p><p>..... Il locatore può altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore,..... </p><p>... il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 32242, member: 4594"] Il nuovo propietario (figlio) non può modificare ( salvo ilconsenso del conduttore) il contratto originario redatto dal padre ed il conduttore. La modifica all'agenzia delle entrate per il cambio della proprietà è atto estraneo al conduttore. Il proprietario puo' recedere alla prima scadenza solo per determinati motivi ed in tal caso il rilascio sarà subordinato al pagamento di una indennità --------- appendice dei motivi ( sintesi) Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazionedel contratto alla prima scadenza di cui all'articolo prece-dente è consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linearetta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo gradoin linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, omissis; c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completorestauro, omissis..; d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, omissis... ..... Il locatore può altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore,..... ... il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente. [/QUOTE]
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