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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 236859" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 19, comma 15 del D.L. n. 78/2010 (in vigore dal 31/5/2010) recita:</p><p><em>La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. </em></p><p><em>La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131</em>.</p><p>Inoltre, l'art. 8, comma 3 del D.L. n. 333/1992 (in vigore dall'11/7/1992) recita:</p><p><em>Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario</em>.</p><p>Pertanto, è ben vero che non esiste l'obbligo di indicazione dei dati catastali nel testo contrattuale, ma, considerato quanto sopra, perché non indicarli <u>anche</u> nel contratto?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 236859, member: 15253"] L'art. 19, comma 15 del D.L. n. 78/2010 (in vigore dal 31/5/2010) recita: [I]La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131[/I]. Inoltre, l'art. 8, comma 3 del D.L. n. 333/1992 (in vigore dall'11/7/1992) recita: [I]Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario[/I]. Pertanto, è ben vero che non esiste l'obbligo di indicazione dei dati catastali nel testo contrattuale, ma, considerato quanto sopra, perché non indicarli [U]anche[/U] nel contratto? [/QUOTE]
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