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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 421981" data-attributes="member: 42040"><p>Se invece parliamo di<u> contratti transitori (per i quali occorre scrivere e dimostrare l'esigenza transitoria del locatore o del conduttore)</u>, copio e incollo l'art. 2, c. 2, D.M. 16/01/2017:</p><p><em>2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria</em></p><p><em><strong>relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti</strong></em></p><p><em><strong>superiore a diecimila,</strong> come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo</em></p><p><em>censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi</em></p><p><em>massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee,</em></p><p><em>come individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi ai</em></p><p><em>contratti di cui al presente articolo possono prevedere variazioni,</em></p><p><em>fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi</em></p><p><em>anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari</em></p><p><em>esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale,</em></p><p><em>i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni</em></p><p><em>previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della</em></p><p><em>legge n. 431 del 1998. I canoni di locazione e la ripartizione degli</em></p><p><em>oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a</em></p><p><em>30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 421981, member: 42040"] Se invece parliamo di[U] contratti transitori (per i quali occorre scrivere e dimostrare l'esigenza transitoria del locatore o del conduttore)[/U], copio e incollo l'art. 2, c. 2, D.M. 16/01/2017: [I]2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria [B]relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila,[/B] come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1. Gli accordi territoriali relativi ai contratti di cui al presente articolo possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. [/I] [/QUOTE]
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