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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazione per uso magazzino di locale accatastato C1
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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 468933" data-attributes="member: 17237"><p>Conosco un tizio che aveva affittato ad uso deposito/magazzino un locale a piano terra con contratto ad uso diverso da abitazione ad un tizio che aveva nei pressi un negozio di abbigliamento. Un anno prima della seconda scadenza del contratto inviò la disdetta al conduttore, ma questi aveva iniziato a svolgere dal magazzino una piccola attività di "outlet" o "spaccio" di capi abbigliamento nei fine settimana, senza ovviamente avvisare il locatore. Alla scadenza del contratto, prima di liberare il locale, il conduttore pretese l'indennità di avviamento ai sensi dell'artt. 34 della Legge 392/78. Il locatore ovviamente si oppose ma, fallita la mediazione, il giudice gli dette torto affermando che rientra nella libera scelta imprenditoriale implementare l'attività di vendita avvalendosi di tutti i locali nella sua disponibilità, non essendovi espressamente vietata da contratto l'attività di vendita, e che l'attività di "outlet" in questione non poteva non essere nota al locatore poiché molto apprezzata dalla clientela e dal pubblico in genere. Morale, dovette corrispondere l'indennità di 18 mensilità al conduttore. Per questo ritengo che sia meglio specificare quanto scritto sopra nel contratto. Della serie "melius abundare quam deficere".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 468933, member: 17237"] Conosco un tizio che aveva affittato ad uso deposito/magazzino un locale a piano terra con contratto ad uso diverso da abitazione ad un tizio che aveva nei pressi un negozio di abbigliamento. Un anno prima della seconda scadenza del contratto inviò la disdetta al conduttore, ma questi aveva iniziato a svolgere dal magazzino una piccola attività di "outlet" o "spaccio" di capi abbigliamento nei fine settimana, senza ovviamente avvisare il locatore. Alla scadenza del contratto, prima di liberare il locale, il conduttore pretese l'indennità di avviamento ai sensi dell'artt. 34 della Legge 392/78. Il locatore ovviamente si oppose ma, fallita la mediazione, il giudice gli dette torto affermando che rientra nella libera scelta imprenditoriale implementare l'attività di vendita avvalendosi di tutti i locali nella sua disponibilità, non essendovi espressamente vietata da contratto l'attività di vendita, e che l'attività di "outlet" in questione non poteva non essere nota al locatore poiché molto apprezzata dalla clientela e dal pubblico in genere. Morale, dovette corrispondere l'indennità di 18 mensilità al conduttore. Per questo ritengo che sia meglio specificare quanto scritto sopra nel contratto. Della serie "melius abundare quam deficere". [/QUOTE]
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