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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazione. Risoluzione richiesta da parte di uno solo dei coniugi
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 19934" data-attributes="member: 7232"><p>Dalla Legge 392/78 :</p><p>Art.6. (Successione nel contratto). In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi *In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto.</p><p><a href="http://www.sunia.it/salerno/legge392.htm" target="_blank">http://www.sunia.it/salerno/legge392.htm</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 19934, member: 7232"] Dalla Legge 392/78 : Art.6. (Successione nel contratto). In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi *In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto. [url]http://www.sunia.it/salerno/legge392.htm[/url] [/QUOTE]
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