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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 129408" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 15, comma 1, lett. i–sexies) del TUIR, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi.</p><p>Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.</p><p>L’importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.</p><p>Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti.</p><p>Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:</p><p>- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431, regolarmente registrati (qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla legge n. 431/98 anche se non espressamente menzionata);</p><p>- l’art. 1 comma 208 della legge n. 244/2007 ha ampliato la detrazione prevedendo la possibilità di considerare detraibili anche i contratti di ospitalità nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;</p><p>- ubicazione dell’università rispetto al Comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l’università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla Circolare 04/04/2008 n. 34, paragrafo 8.4), sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3);</p><p>- ubicazione dell’unità immobiliare rispetto all’università: la detrazione compete a condizione che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.</p><p>- all'effettivo pagamento dei canoni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 129408, member: 15253"] Ex art. 15, comma 1, lett. i–sexies) del TUIR, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro. L’importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti. Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431, regolarmente registrati (qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla legge n. 431/98 anche se non espressamente menzionata); - l’art. 1 comma 208 della legge n. 244/2007 ha ampliato la detrazione prevedendo la possibilità di considerare detraibili anche i contratti di ospitalità nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative; - ubicazione dell’università rispetto al Comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l’università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla Circolare 04/04/2008 n. 34, paragrafo 8.4), sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3); - ubicazione dell’unità immobiliare rispetto all’università: la detrazione compete a condizione che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università. - all'effettivo pagamento dei canoni. [/QUOTE]
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