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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazioni abitative: è nullo il divieto di ospitalità non temporanea
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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 227437" data-attributes="member: 46607"><p>Posso dissentire? La clausola che hai richiamato al post n.3 è presa dal modello contrattuale ministeriale del 2002 (allegato C), ma non c'entra niente con il divieto di ospitalità: è la classica clausola contrattuale in cui si dichiara l'uso che il conduttore e le persone con lui conviventi che compaiono in contratto devono fare dell'immobile locato, cioè devono utilizzarlo come un'abitazione residenziale e non possono aprirci una pizzeria o un sushi-bar, ma tale clausola di legge non vieta il diritto di ospitalità nei riguardi di altre persone che non compaiono in contratto, per cui una clausola che vietasse in modo assoluto al conduttore di ospitare a titolo gratuito, per un tempo limitato oppure stabilmente, persone estranee al nucleo familiare anagrafico o comunque estranee a quelle indicate in contratto, sarebbe affetta da nullità: la sentenza riportata parla di diritti costituzionali, se vengono calpestati, la clausola è nulla per contrasto del regolamento contrattuale con l'ordine pubblico costituzionale, e bene ha fatto la Corte italiana a intervenire in materia contro eventuali abusi.</p><p></p><p>Una cosa è vietare la sublocazione o la cessione di contratto (clausola ammissibile), un altra cosa è impedire al conduttore le relazioni di convivenza, siano esse temporanee o permanenti, con parenti, amici o semplici conoscenti all'interno dell'immobile (clausola non ammissibile): la libertà negoziale non può essere usata per ledere diritti fondamentali dell'uomo e limitare la sua libertà personale. Su questo diritto inalienabile (fondamento etico dello Stato moderno), tu magari potrai non condividere, ma non puoi sollevare eccezioni e dovrai fartene una ragione, salvo che gli ospiti del tuo inquilino non infrangano determinati patti contrattuali di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, nè potrai farli "sloggiare" (salvo che tu riesca dimostrare in un aula giudiziaria una sublocazione) o il rapporto superficie/numero occupanti previsto dai regolamenti di igiene mutuati dal decreto ministeriale del 1975.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 227437, member: 46607"] Posso dissentire? La clausola che hai richiamato al post n.3 è presa dal modello contrattuale ministeriale del 2002 (allegato C), ma non c'entra niente con il divieto di ospitalità: è la classica clausola contrattuale in cui si dichiara l'uso che il conduttore e le persone con lui conviventi che compaiono in contratto devono fare dell'immobile locato, cioè devono utilizzarlo come un'abitazione residenziale e non possono aprirci una pizzeria o un sushi-bar, ma tale clausola di legge non vieta il diritto di ospitalità nei riguardi di altre persone che non compaiono in contratto, per cui una clausola che vietasse in modo assoluto al conduttore di ospitare a titolo gratuito, per un tempo limitato oppure stabilmente, persone estranee al nucleo familiare anagrafico o comunque estranee a quelle indicate in contratto, sarebbe affetta da nullità: la sentenza riportata parla di diritti costituzionali, se vengono calpestati, la clausola è nulla per contrasto del regolamento contrattuale con l'ordine pubblico costituzionale, e bene ha fatto la Corte italiana a intervenire in materia contro eventuali abusi. Una cosa è vietare la sublocazione o la cessione di contratto (clausola ammissibile), un altra cosa è impedire al conduttore le relazioni di convivenza, siano esse temporanee o permanenti, con parenti, amici o semplici conoscenti all'interno dell'immobile (clausola non ammissibile): la libertà negoziale non può essere usata per ledere diritti fondamentali dell'uomo e limitare la sua libertà personale. Su questo diritto inalienabile (fondamento etico dello Stato moderno), tu magari potrai non condividere, ma non puoi sollevare eccezioni e dovrai fartene una ragione, salvo che gli ospiti del tuo inquilino non infrangano determinati patti contrattuali di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, nè potrai farli "sloggiare" (salvo che tu riesca dimostrare in un aula giudiziaria una sublocazione) o il rapporto superficie/numero occupanti previsto dai regolamenti di igiene mutuati dal decreto ministeriale del 1975. [/QUOTE]
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