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Locazione, Affitto e Sfratto
Locazioni > Contratti 3+2 e ripartizione spese tra proprietario e inquilino
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Testo
<blockquote data-quote="jerrySM" data-source="post: 215082" data-attributes="member: 41560"><p>Ho messo il link apposta, la risposta sta scritta li:</p><p></p><p>"<em>Art. 4 (Tabella degli oneri accessori)</em></p><p><em>1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). <u>Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.</u></em>"</p><p></p><p>Ora se gli accordi locali non hanno previsto niente a proposito, se a contratto non si fa riferimento a qualche altra tabella di suddivisione spese (come ad esempio <a href="http://www.casaffitti.it/documenti/affitti_torino_ripartizione_oneri_proprietario_conduttore.pdf" target="_blank">questa </a>o <a href="https://www.centroconsumatori.it/download/35v25393d26867.pdf" target="_blank">quest'altra</a>) allora si fa riferimento a quanto previsto dalle<u> leggi vigenti o usi locali</u></p><p>In particolare:</p><p>LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431: "<em>sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni</em> "</p><p>LEGGE 27 luglio 1978, n. 392: "<em>Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.</em>"</p><p>Non essendo le spese di assicurazione dello stabile comprese tra quelle che per legge pone a carico del conduttore, <u>in mancanza di patti contrari,</u> si presuoppone siano a carico del locatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jerrySM, post: 215082, member: 41560"] Ho messo il link apposta, la risposta sta scritta li: "[I]Art. 4 (Tabella degli oneri accessori) 1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). [U]Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.[/U][/I]" Ora se gli accordi locali non hanno previsto niente a proposito, se a contratto non si fa riferimento a qualche altra tabella di suddivisione spese (come ad esempio [URL='http://www.casaffitti.it/documenti/affitti_torino_ripartizione_oneri_proprietario_conduttore.pdf']questa [/URL]o [URL='https://www.centroconsumatori.it/download/35v25393d26867.pdf']quest'altra[/URL]) allora si fa riferimento a quanto previsto dalle[U] leggi vigenti o usi locali[/U] In particolare: LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431: "[I]sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni[/I] " LEGGE 27 luglio 1978, n. 392: "[I]Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.[/I]" Non essendo le spese di assicurazione dello stabile comprese tra quelle che per legge pone a carico del conduttore, [U]in mancanza di patti contrari,[/U] si presuoppone siano a carico del locatore. [/QUOTE]
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