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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 239489"><p>Secondo questa Massima della Suprema Corte, la sua 2° moglie potrà rivendicare il proprio diritto di legittimaria anche sulle donazioni disposte <strong>prima del matrimonio</strong></p><p><strong></strong></p><p><span style="color: #0000ff"><strong>Corte di Cassazione n. 1373/2009.</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff"><em>"deve quindi essere accolto il ricorso sul punto e confermato il principio portato da Cass. n. 1122/82, secondo il quale al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte – al netto dei debiti<u> maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto</u>, senza che possa distinguersi tra <u>donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto</u>, da cui deriva la qualità di legittimario"</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"></span></p><p></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Dovrà lasciare un patrimonio attivo tale che la quota del coniuge legittimario possa essere pienamente soddisfatta; così alcuna riduzione sarà possibile sulle donazioni già svolte. Quindi con un coniuge e più figli dopo la sua morte, al coniuge dovrà essere garantita una quota pari ad 1/4 del patrimonio ereditario (donatum + relictum). </span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Ad es:</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">- donatum 100</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">- relictum 20</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Al coniuge spetterà almeno 30; ma essendo solo 20 il relictum, 10 dovrà essere attinto dal donatum</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000"></span></span></p><p><span style="color: #0000ff"></span></p><p><span style="color: #0000ff"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 239489"] Secondo questa Massima della Suprema Corte, la sua 2° moglie potrà rivendicare il proprio diritto di legittimaria anche sulle donazioni disposte [B]prima del matrimonio [/B] [COLOR=#0000ff][B]Corte di Cassazione n. 1373/2009.[/B] [I]"deve quindi essere accolto il ricorso sul punto e confermato il principio portato da Cass. n. 1122/82, secondo il quale al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte – al netto dei debiti[U] maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto[/U], senza che possa distinguersi tra [U]donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto[/U], da cui deriva la qualità di legittimario"[/I] [I][/I][/COLOR] [COLOR=#0000ff][COLOR=#000000]Dovrà lasciare un patrimonio attivo tale che la quota del coniuge legittimario possa essere pienamente soddisfatta; così alcuna riduzione sarà possibile sulle donazioni già svolte. Quindi con un coniuge e più figli dopo la sua morte, al coniuge dovrà essere garantita una quota pari ad 1/4 del patrimonio ereditario (donatum + relictum). Ad es: - donatum 100 - relictum 20 Al coniuge spetterà almeno 30; ma essendo solo 20 il relictum, 10 dovrà essere attinto dal donatum [/COLOR] [/COLOR] [/QUOTE]
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