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<blockquote data-quote="uragano" data-source="post: 74948" data-attributes="member: 15275"><p>la perizia postuma chi la paga? il locatario non puo' effettuare lavori se non concordati con il locatore.lettera avvocato chiedendo il pagamento delle mensilita'.nessuna diffida.(non si puo' fare) quindi chiuso.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/confused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":confuso:" title="Confuso :confuso:" data-shortname=":confuso:" /></p><p>Art. 640 Truffa</p><p></p><p>Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: 1) se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e’ commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorita’. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uragano, post: 74948, member: 15275"] la perizia postuma chi la paga? il locatario non puo' effettuare lavori se non concordati con il locatore.lettera avvocato chiedendo il pagamento delle mensilita'.nessuna diffida.(non si puo' fare) quindi chiuso.:oops: Art. 640 Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: 1) se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e’ commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorita’. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. [/QUOTE]
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