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<blockquote data-quote="jac0" data-source="post: 142825" data-attributes="member: 12248"><p>Annuario del contribuente 2012, pagina 58. Se il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza (se non erro la scadenza è di 30 giorni dall'inizio della nuova annualità) supera l'anno, la sanzione è pari al 30% dell'imposta di registro (ravvedimento NON operoso).</p><p>Annuario del contribuente 2012, pagina 59. Il ravvedimento operoso (ritardo non superiore all'anno dalla scadenza) prevede sanzioni inferiori, precisamente:</p><p>RITARDO DALLA SCADENZA - SANZIONE</p><p>entro 14 giorni - 0,2% dell'imposta di reg. per ogni giorno di ritardo</p><p>da 15 giorni a 30 giorni - 3% dell'imposta di reg.</p><p>da 31 giorni a un anno - 3,75% dell'imposta di reg.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jac0, post: 142825, member: 12248"] Annuario del contribuente 2012, pagina 58. Se il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza (se non erro la scadenza è di 30 giorni dall'inizio della nuova annualità) supera l'anno, la sanzione è pari al 30% dell'imposta di registro (ravvedimento NON operoso). Annuario del contribuente 2012, pagina 59. Il ravvedimento operoso (ritardo non superiore all'anno dalla scadenza) prevede sanzioni inferiori, precisamente: RITARDO DALLA SCADENZA - SANZIONE entro 14 giorni - 0,2% dell'imposta di reg. per ogni giorno di ritardo da 15 giorni a 30 giorni - 3% dell'imposta di reg. da 31 giorni a un anno - 3,75% dell'imposta di reg. [/QUOTE]
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