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<blockquote data-quote="piume" data-source="post: 58313" data-attributes="member: 25342"><p>Stavo cercando di raccogliere le idee su un argomento che per me è vecchio di 20 anni, ma questa discussione è così perfetta per il mio caso che contribuisco volentieri al chiarimento generale (anche se il titolo della discussione non c'entra tanto)</p><p>Grazie in anticipo! Questo forum e' molto utile e interessante!!!!!!<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p><p></p><p>Mia madre nel 1988 ha acquistato direttamente dal costruttore una "porzione di fabbricato" (casetta a schiera) su area "PEEP" (ex?) in provincia di Bologna (comune XX). Nel rogito si è impegnata a rispettare la convezione stipulata tra il comune e il costruttore, ed ha inoltre dichiarato di possedere i requisiti menzionati in tale convenzione. </p><p></p><p>1: I REQUISITI</p><p>I requisiti sono scritti nell’articolo 9 del regolamento del comune di XX in materia di assegnazione di aree PEEP, che non ho sottomano. In breve comunque si dice che gli acquirenti debbono mantenere lì la residenza. </p><p></p><p>Ora mia madre e’ anziana e vorrebbe trasferirsi con un figlio. <strong>Può cambiare la sua residenza ? </strong>e mantenere la casa a disposizione come “seconda casa”?</p><p></p><p>Supponiamo invece che mia madre valuti di <strong>affittare o vendere l’alloggio, che si fa?</strong></p><p></p><p>2: LIMITI DEI POTERI DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA</p><p>Nella convenzione si dice che decorsi 20 anni dal rilascio dell’abitabilità (nel nostro caso dal 1989) si può vendere o affittare a chiunque, con l’obbligo di pagare al comune di XX, che ha ceduto l’area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento della vendita ed il prezzo di acquisto dell’area (da parte del costruttore), rivalutato in base all’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’ISTAT. </p><p>Decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità …. il proprietario può versare detta somma anche direttamente al comune, indipendentemente dalla vendita. <strong>Se non lo fa che succede? Se lo fa riscatta in toto il diritto di superficie?</strong></p><p></p><p>Ma si dice anche che “il costo di cessione dell’area sarà soggetto a conguaglio, in più o in meno, in relazione ad eventuali maggiori indennizzi dovuti alle ditte espropriate, in seguito a provvedimenti legislativi, da emanarsi in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 che ha dichiarato incostituzionali i modi di determinazione degli indennizzi per pubblica utilità.” </p><p></p><p>Quindi, per chiarirci, mia madre ha acquisito anche l’area, ma ad un prezzo irrisorio e comunque lontano dal prezzo di mercato di oggi. E come si stabilisce il prezzo di mercato di oggi? Oltretutto l’ex proprietario dell’area, a suo tempo espropriato, ha nel frattempo ovviamente ricorso per avere un’integrazione del prezzo. Il maggior costo ricadrà sugli attuali proprietari, immagino!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="piume, post: 58313, member: 25342"] Stavo cercando di raccogliere le idee su un argomento che per me è vecchio di 20 anni, ma questa discussione è così perfetta per il mio caso che contribuisco volentieri al chiarimento generale (anche se il titolo della discussione non c'entra tanto) Grazie in anticipo! Questo forum e' molto utile e interessante!!!!!!:-) Mia madre nel 1988 ha acquistato direttamente dal costruttore una "porzione di fabbricato" (casetta a schiera) su area "PEEP" (ex?) in provincia di Bologna (comune XX). Nel rogito si è impegnata a rispettare la convezione stipulata tra il comune e il costruttore, ed ha inoltre dichiarato di possedere i requisiti menzionati in tale convenzione. 1: I REQUISITI I requisiti sono scritti nell’articolo 9 del regolamento del comune di XX in materia di assegnazione di aree PEEP, che non ho sottomano. In breve comunque si dice che gli acquirenti debbono mantenere lì la residenza. Ora mia madre e’ anziana e vorrebbe trasferirsi con un figlio. [B]Può cambiare la sua residenza ? [/B]e mantenere la casa a disposizione come “seconda casa”? Supponiamo invece che mia madre valuti di [B]affittare o vendere l’alloggio, che si fa?[/B] 2: LIMITI DEI POTERI DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA Nella convenzione si dice che decorsi 20 anni dal rilascio dell’abitabilità (nel nostro caso dal 1989) si può vendere o affittare a chiunque, con l’obbligo di pagare al comune di XX, che ha ceduto l’area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento della vendita ed il prezzo di acquisto dell’area (da parte del costruttore), rivalutato in base all’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’ISTAT. Decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità …. il proprietario può versare detta somma anche direttamente al comune, indipendentemente dalla vendita. [B]Se non lo fa che succede? Se lo fa riscatta in toto il diritto di superficie?[/B] Ma si dice anche che “il costo di cessione dell’area sarà soggetto a conguaglio, in più o in meno, in relazione ad eventuali maggiori indennizzi dovuti alle ditte espropriate, in seguito a provvedimenti legislativi, da emanarsi in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 che ha dichiarato incostituzionali i modi di determinazione degli indennizzi per pubblica utilità.” Quindi, per chiarirci, mia madre ha acquisito anche l’area, ma ad un prezzo irrisorio e comunque lontano dal prezzo di mercato di oggi. E come si stabilisce il prezzo di mercato di oggi? Oltretutto l’ex proprietario dell’area, a suo tempo espropriato, ha nel frattempo ovviamente ricorso per avere un’integrazione del prezzo. Il maggior costo ricadrà sugli attuali proprietari, immagino! [/QUOTE]
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