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Mediazione e Conciliazione Civile
Manutenzione fognatura su tratto comune (no condominio)
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 260155" data-attributes="member: 15764"><p>immagino che sia una condotta fognaria che funziona a gravità e che sia di proprietà privata fino all'innesto in fognatura pubblica e che quindi smaltisca solo reflui domestici.</p><p>da <a href="http://www.lavorincasa.it/differenze-tra-comunione-e-condominio/" target="_blank">Differenze tra comunione e condominio</a></p><p>La<strong> comunione</strong> è quella particolare forma di proprietà nella quale due o più persone sono proprietarie dello stesso bene (casa, automobile, ecc.)</p><p>Il <strong>condominio</strong> è quella particolare forma di comunione nella quale accanto a parti di proprietà esclusiva (le unità immobiliari) di distinti soggetti, vi sono delle parti di proprietà comune a tutti la cui funzione essenziale è quella di consentire il godimento delle prime.</p><p>In sostanza<strong> un immobile è in comunione</strong> quando due o più persone sono proprietarie dell'intero stabile in ragione della loro quota, mentre <strong>un edificio si dirà in condominio</strong> quando più persone sono proprietarie individualmente di singoli appartamenti e di conseguenza comproprietari delle parti comuni.</p><p>In definitiva <strong>uno stabile con cento unità immobiliari</strong> può essere in comunione così come <strong>un fabbricato con due appartamenti</strong> può essere in condominio. ...........</p><p>... i partecipanti alla comunione sono detti <strong>comunisti</strong> mentre i partecipanti al condominio, <strong>condomini</strong>.</p><p><strong>Oggetto della comunione e del condominio</strong> la <strong>comunione</strong> può avere ad oggetto la proprietà di una <strong>qualsiasi cosa mobile o immobile</strong>. Può avere per oggetto un'autovettura, un'imbarcazione o un immobile. Il <strong>condominio</strong>, come ci dice tra l'altro lo stesso codice civile, può configurarsi <strong>solo nel caso di edifici.</strong></p><p><strong>Quote di partecipazione:</strong></p><p>Nella <strong>comunione</strong> le quote di partecipazione si presumono uguali, salva diversa disposizione del titolo.Ciò vuol dire che, se no c'é diversa disposizione che dispone differenti quote di proprietà, se ci sono due proprietari ognuno sarà titolare di una quota che rappresenta il 50% della proprietà, se sono quattro il 25% e così via.</p><p>Nel<strong> condominio</strong>, invece, il diritto di ogni comproprietario sulle cose comuni è il frutto di un rapporto di proporzione tra l'unità immobiliare di proprietà esclusiva e le cose comuni. Tale rapporto di valore viene espresso in millesimi contenuti nelle così dette<strong> tabelle millesimali</strong>.Solamente un <strong>diverso accordo</strong> può portare ad una diversa valutazione del valore delle proprietà esclusive rispetto alle parti condominiali.<strong> ......</strong></p><p><strong>Ripartizione delle spese: </strong>Nella comunione, salvo patto contrario, <strong>i comunisti saranno tenuti a partecipare in modo uguale alle spese</strong> necessarie alla conservazione della cosa comune, invece, nel condominio la suddivisione in parti uguali è prevista solo in caso d'accordo tra tutte le parti cosicchè in assenza di esso<strong> i costi dovranno essere ripartiti sulla base dei millesimi di proprietà</strong>.</p><p><strong>Obbligazioni condominiali e per la comunione</strong> Nel caso di <strong>comunione vige il principio di solidarietà</strong> (ognuno può pagare per tutti salvo rivalsa) mentre nel caso del <strong>condominio</strong>, le Sezioni Unite della Cassazione (<strong>n. 9148/08</strong>) hanno escluso la solidarietà delle obbligazioni in favore della<strong> parziarietà</strong> delle stesse (cioè ognuno paga per sè) ........</p><p></p><p>Alla luce di quanto sopra riportato, secondo me si raffigura la forma condominiale (sitratta di una costruzione al servizio di proprietà immobiliari) ma con diverso accordo sulla ripartizione delle spese per la manutenzione della fognatura che è parte comune. Questo perché non ha senso istituire una tabella millesimale solo ai fini di distribuire le spese di manutenzione.</p><p>Penso ad una suddivisione che tenga conto sia del tratto di proprietà della fognatura (per 2/3) e sia del numero degli utenti (per 1/3).</p><p>Quindi il costo dell'intervento viene diviso per 2/3 secondo la percentuale del tratto di proprietà e per 1/3 secondo il numero degli utilizzatori.</p><p>Pertanto per il calcolo del tratto di proprietà della fognatura farei la sommatoria di tutte le lunghezze tra il pozzetto di immissione della singola proprietà e l'ingresso in fognatura ed esprimerei il tratto di utilizzo di ciascuna proprietà come percentuale rispetto a tale sommatoria.</p><p>Per calcolare il numero degli utilizzatori si farà la sommatoria di tutti i residenti e si esprimerà in modo percentuale il numero di residenti in ciascuna proprietà.</p><p>[ATTACH=full]3661[/ATTACH]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 260155, member: 15764"] immagino che sia una condotta fognaria che funziona a gravità e che sia di proprietà privata fino all'innesto in fognatura pubblica e che quindi smaltisca solo reflui domestici. da [URL='http://www.lavorincasa.it/differenze-tra-comunione-e-condominio/']Differenze tra comunione e condominio[/URL] La[B] comunione[/B] è quella particolare forma di proprietà nella quale due o più persone sono proprietarie dello stesso bene (casa, automobile, ecc.) Il [B]condominio[/B] è quella particolare forma di comunione nella quale accanto a parti di proprietà esclusiva (le unità immobiliari) di distinti soggetti, vi sono delle parti di proprietà comune a tutti la cui funzione essenziale è quella di consentire il godimento delle prime. In sostanza[B] un immobile è in comunione[/B] quando due o più persone sono proprietarie dell'intero stabile in ragione della loro quota, mentre [B]un edificio si dirà in condominio[/B] quando più persone sono proprietarie individualmente di singoli appartamenti e di conseguenza comproprietari delle parti comuni. In definitiva [B]uno stabile con cento unità immobiliari[/B] può essere in comunione così come [B]un fabbricato con due appartamenti[/B] può essere in condominio. ........... ... i partecipanti alla comunione sono detti [B]comunisti[/B] mentre i partecipanti al condominio, [B]condomini[/B]. [B]Oggetto della comunione e del condominio[/B] la [B]comunione[/B] può avere ad oggetto la proprietà di una [B]qualsiasi cosa mobile o immobile[/B]. Può avere per oggetto un'autovettura, un'imbarcazione o un immobile. Il [B]condominio[/B], come ci dice tra l'altro lo stesso codice civile, può configurarsi [B]solo nel caso di edifici. Quote di partecipazione:[/B] Nella [B]comunione[/B] le quote di partecipazione si presumono uguali, salva diversa disposizione del titolo.Ciò vuol dire che, se no c'é diversa disposizione che dispone differenti quote di proprietà, se ci sono due proprietari ognuno sarà titolare di una quota che rappresenta il 50% della proprietà, se sono quattro il 25% e così via. Nel[B] condominio[/B], invece, il diritto di ogni comproprietario sulle cose comuni è il frutto di un rapporto di proporzione tra l'unità immobiliare di proprietà esclusiva e le cose comuni. Tale rapporto di valore viene espresso in millesimi contenuti nelle così dette[B] tabelle millesimali[/B].Solamente un [B]diverso accordo[/B] può portare ad una diversa valutazione del valore delle proprietà esclusive rispetto alle parti condominiali.[B] ...... Ripartizione delle spese: [/B]Nella comunione, salvo patto contrario, [B]i comunisti saranno tenuti a partecipare in modo uguale alle spese[/B] necessarie alla conservazione della cosa comune, invece, nel condominio la suddivisione in parti uguali è prevista solo in caso d'accordo tra tutte le parti cosicchè in assenza di esso[B] i costi dovranno essere ripartiti sulla base dei millesimi di proprietà[/B]. [B]Obbligazioni condominiali e per la comunione[/B] Nel caso di [B]comunione vige il principio di solidarietà[/B] (ognuno può pagare per tutti salvo rivalsa) mentre nel caso del [B]condominio[/B], le Sezioni Unite della Cassazione ([B]n. 9148/08[/B]) hanno escluso la solidarietà delle obbligazioni in favore della[B] parziarietà[/B] delle stesse (cioè ognuno paga per sè) ........ Alla luce di quanto sopra riportato, secondo me si raffigura la forma condominiale (sitratta di una costruzione al servizio di proprietà immobiliari) ma con diverso accordo sulla ripartizione delle spese per la manutenzione della fognatura che è parte comune. Questo perché non ha senso istituire una tabella millesimale solo ai fini di distribuire le spese di manutenzione. Penso ad una suddivisione che tenga conto sia del tratto di proprietà della fognatura (per 2/3) e sia del numero degli utenti (per 1/3). Quindi il costo dell'intervento viene diviso per 2/3 secondo la percentuale del tratto di proprietà e per 1/3 secondo il numero degli utilizzatori. Pertanto per il calcolo del tratto di proprietà della fognatura farei la sommatoria di tutte le lunghezze tra il pozzetto di immissione della singola proprietà e l'ingresso in fognatura ed esprimerei il tratto di utilizzo di ciascuna proprietà come percentuale rispetto a tale sommatoria. Per calcolare il numero degli utilizzatori si farà la sommatoria di tutti i residenti e si esprimerà in modo percentuale il numero di residenti in ciascuna proprietà. [ATTACH=full]3661[/ATTACH] [/QUOTE]
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